Corte di Cassazione, sezione V penale, 25 maggio 2017, n.26297

La condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA 25 maggio 2017, n.26297

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di B.P.P. , addetto stampa dell’URP della Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette -, imputato di peculato d’uso, per aver usato illegittimamente per fini personali l’utenza telefonica al medesimo assegnata in ragione del servizio, per un costo totale di circa 34.000,00 Euro nell’arco temporale intercorrente tra il mese di febbraio del 2012 ed il mese di maggio del 2013.

2. Secondo la Corte di Appello di Torino, pur essendo il consumo ‘sicuramente in sé spropositato ed eccessivo’, atteso che il costo medio giornaliero della connessione internet era stato di oltre 70,00 Euro al giorno per sedici mesi consecutivi, non era stata raggiunta la prova della conoscenza da parte dell’imputato del fatto che l’utenza al medesimo assegnata avesse una tariffa bundle e non flat o che il medesimo avesse ricevuto comunicazione degli importi consumati mese per mese.

3. Il Pubblico Ministero ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata e, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione della stessa.

Secondo il ricorrente il peculato consegue all’uso personale del bene affidato all’incaricato di pubblico servizio e non già al tipo di tariffazione prescelta.

La mancata comunicazione del traffico fatturato non escludeva la volontà colpevole, incidendo solo sulla possibilità di scoprire il reato commesso. Anche la restituzione della somma versata dall’ente pubblico alla Telecom, posta in essere medio tempore dall’imputato, non incideva sul carattere personale o meno dell’uso del telefono de quo.

4. Illogica si rivelava, inoltre, la motivazione nella parte in cui, pur riconoscendo che l’importo del consumo di Internet era sicuramente in sé spropositato ed eccessivo, non aveva concluso nel senso dell’uso eccedente le finalità pubblicistiche per le quali il telefono cellulare era stato concesso. Pertanto, se l’imputato non avesse fatto un uso personale del telefono al medesimo assegnato per ragioni di ufficio, non sarebbero mai state raggiunte le cifre oggetto di contestazione.

5. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il ricorso debba essere disatteso in quanto la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

6. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con orientamento consolidato, afferma che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255296; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato d’uso della condotta di un amministratore comunale, che, ricevuto in uso un telefono cellulare per ragioni di servizio, aveva attivato la connessione internet e servizi aggiuntivi estranei alle funzioni del suo ufficio, per un costo pari a circa 11.000 Euro nell’arco di un biennio).

7. Tale principio di diritto è stato, peraltro, ritenuto applicabile anche con riferimento alla questione affine dell’utilizzo da parte dell’agente pubblico di Internet per finalità non istituzionali mediante il computer dell’ufficio (Sez. 6, n. 34524 del 02/07/2013, Amato, Rv. 255810) o mediante il telefono cellulare concesso in uso per ragioni di servizio (Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416).

Proprio in relazione a tale casistica si è sottolineato la necessità di verificare il tipo di convenzione che lega l’ente al gestore del servizio di Internet e, segnatamente, se l’ente paghi una somma forfettaria al mese (c.d. tariffa flat), per cui è economicamente indifferente il numero e la durata delle connessioni ad Internet eseguite dall’ufficio (e non vi è danno economico anche a fronte di connessioni illegittime), o, se, di contro, l’ente paghi il corrispettivo in funzione della durata delle singole connessioni (c.d. tariffa bundle), caso in cui la condotta illegittima del dipendente provoca un immediato danno patrimoniale all’ente.

Pertanto, non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso di atti di ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l’accesso ad internet dal computer di ufficio, qualora, per il suo esercizio, la Pubblica Amministrazione abbia contratto un abbonamento a costo fisso (Sez. 6, n. 41709 del 19/10/2010, Ermini, Rv. 248798).

8. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie deve rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata si riveli immune dai vizi denunciati.

9. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non aveva precisato se un consumo di dimensioni quale quelle accertate nella specie fosse compatibile con un uso esclusivo per finalità pubbliche della linea telefonica assegnata ed, anzi, al contrario, nell’affermare che l’importo del consumo era ‘spropositato ed eccessivo’, ne aveva affermato, implicitamente e contraddittoriamente, la incompatibilità.

10. Nessuna aporia è, invero, ravvisabile nella trama motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Torino ha, infatti, statuito non certo illogicamente che, in relazione alla ruolo di addetto stampa svolto dall’imputato, reperibile anche al di fuori dei giorni e degli orari di ufficio, non potevano avere rilievo eventuali specificità o sinanche anomalie dell’utilizzo del telefono cellulare relative ai giorni ed agli orari degli accessi, né erano stati comunque provati accessi a siti o telefonate pacificamente in contrasto con possibili ragioni di servizio.

Con riferimento all’importo del consumo internet utilizzato, sicuramente in sé spropositato ed eccessivo nella valutazione della Corte di Appello, non era stata, tuttavia, raggiunta la prova della conoscenza e della conoscibilità da parte dell’imputato del fatto che gli fosse stata consegnata una utenza collegata ad un contratto con tariffa bundle e non già flat, né che l’imputato avesse ricevuto comunicazione degli importi consumati mese per mese, atta a renderlo edotto dei costi addebitati all’amministrazione.

11. La sentenza, inoltre, valorizza anche una delibera adottata del Garante delle Comunicazioni, successiva ai fatti di causa, ma antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado, che aveva sanzionato la Telecom per la scarsa trasparenza delle tariffe applicate alla Pubblica Amministrazione.

La Telecom, inoltre, a fronte della richiesta formulata dalla Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette -, aveva restituito la somma di Euro 33.623,25, ovvero la sostanziale totalità dell’importo precedentemente fatturato per l’utilizzo della utenza cellulare assegnata al B. .

Tali elementi probatori, secondo la sentenza impugnata, dimostravano la ‘estrema difficoltà per le Pubbliche Amministrazioni e, quindi, a maggior ragione per i loro dipendenti’ di venire a conoscenza delle concrete modalità di addebito del consumo del traffico dati su Internet e, quindi, nella valutazione non illogica della Corte di Appello di Torino, avvaloravano la ipotesi ricostruttiva della assenza di dolo, ed al più della colpa, dell’imputato.

12. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo nello stesso dedotto si rivela infondato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

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