CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

ordinanza 14 aprile 2015, n. 15233

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente

Dott. SAVANI Piero – Consigliere

Dott. FUMO Maurizio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4620/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;

Uditi altresi’ per le parti civili l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese e, per i ricorrenti, l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 05/03/2014, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 19/02/2013 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato, di concorso in lesioni personali in danno di (OMISSIS), nonche’ il primo del reato di minacce in danno di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (con esclusione dell’affermazione di responsabilita’ in ordine alla frase riferita a “bruciare la casa”), condannandoli alla pena condizionalmente sospesa di tre mesi di reclusione, il primo, e di due mesi di reclusione, la seconda, nonche’ al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite del difensore avv. (OMISSIS), denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonche’ vizi di motivazione attraverso cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Il primo motivo denuncia l’omessa valutazione, con il necessario rigore, delle testimonianze delle parti civili operata dalla Corte di appello, che non ha considerato le macroscopiche contraddizioni dei racconti dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS): il primo ha negato in dibattimento qualsiasi contatto fisico con (OMISSIS), mentre il giorno dei fatti aveva riferito alla polizia giudiziaria di essersi limitato ad allontanarla; i coniugi hanno negato precedenti episodi di lite con gli imputati, ma sono smentiti dall’esposto presentato da (OMISSIS) nell’aprile del 2008 e da quanto dichiarato da (OMISSIS); la spinta verso la porta dell’androne che (OMISSIS) avrebbe subito alle spalle e’ incompatibile con la morfologia dei luoghi, rilievo, questo, non valutato dalla Corte di appello che si e’ limitata a ribadire la versione delle parti civili; mentre secondo le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria (OMISSIS) si era limitato essenzialmente a difendersi dalle accuse dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), la querela proposta da (OMISSIS) riferisce di due frasi minacciose attribuite al primo e le dichiarazioni dibattimentali delle due parti civili riferiscono di frasi minacciose pronunciate anche dalla seconda; l’atto di appello aveva evidenziato ulteriori incongruenze nella versione dei fatti prospettata dalle parti civili non esaminate dalla sentenza impugnata.

Il secondo motivo denuncia che la minaccia imputata a (OMISSIS) deve essere considerata semplice, tenuto conto della provenienza da un soggetto anziano e innocuo, del contesto in cui sono state pronunciate e dell’inidoneita’ a cagionare un vero timore ai destinatari.

Il terzo motivo denuncia l’inammissibilita’ della costituzione di parte civile di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), riguardando la condotta ascritta a quest’ultima solo (OMISSIS), e nei confronti di (OMISSIS) per il reato di lesioni, sempre perche’ relativo alla sola (OMISSIS), e per il reato di minaccia, previa derubricazione in minaccia semplice, per mancanza di querela.

Il quarto motivo invoca la carenza dell’elemento soggettivo e dell’elemento materiale, chiedendo l’assoluzione ex articolo 530 c.p.p., comma 2.

Il quinto motivo deduce che la pena irrogata agli imputati e’ eccessiva e dovrebbe essere ridotta al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rimessi alle Sezioni unite per le ragioni di seguito indicate.

2. Rileva il Collegio che i ricorsi risultano inammissibili per plurime ragioni.

2.1. Il primo motivo e’, sotto diversi profili, inammissibile. Alcune doglianze risultano del tutto carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), che, ad esempio, con riferimento a quanto riferito da (OMISSIS), ha evidenziato, a parte i limiti di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti, l’irrilevanza del rilievo difensivo in considerazione del carattere frammentario delle informazioni raccolte dai carabinieri, mentre, con riguardo alla pregresse liti, ha sottolineato come sia risultato chiaramente il conflittuale contesto di rapporti tra le parti. Sotto un diverso profilo, le diverse censure basate sulla ricostruzione delle dichiarazioni delle due persone offese sono inammissibili in quanto – oltre, nuovamente, ad omettere il puntuale confronto con le argomentazione della Corte di merito (che, in particolare, ha sottolineato l’inverosimiglianza della versione degli imputati secondo cui sarebbe stato (OMISSIS) a spingere la moglie, in stato di gravidanza) – risultano aspecifiche: infatti, lungi dall’offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, cosi’ rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimita’ una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si e’ quindi sottratto all’onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l’apprezzamento del vizio dedotto, “la citazione di alcuni brani” dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349).

Il secondo motivo e’ del pari inammissibile perche’ sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimita’, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato (richiamando non solo il tenore letterale delle frasi minacciose, ma anche il contesto nel quale sono state pronunciate, caratterizzato dall’aggressivita’, collegata a motivazioni banali e pretestuose, manifestata anche nei confronti di una donna in avanzato stato di gravidanza), sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici.

Il terzo motivo e’ inammissibile in quanto privo della necessaria correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata (che, sul punto, ha richiamato il danno subito da (OMISSIS) in quanto coniuge della persona offesa).

Il quarto motivo e’ manifestamente infondato, in quanto, sulla base dell’argomentata ricostruzione dei fatti, la Corte di merito ha ritenuto del tutto evidente e provata la volontarieta’ delle condotte poste in essere dagli imputati.

Il quinto motivo e’ inammissibile in quanto del tutto generico: sul punto, la Corte di merito aveva rilevato la genericita’ dell’analogo motivo di gravame, osservando, comunque, che la pena irrogata, davvero contenuta e accompagnata all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche (in ragione dell’incensuratezza e dell’eta’ degli imputati), trovava giustificazione in ragione, soprattutto, dello stato di gravidanza di (OMISSIS). A fronte della motivazione della Corte di appello, il motivo di ricorso ribadisce i riferimenti all’eta’ e all’incensuratezza degli imputati (valorizzati, come si e’ visto dai giudici di merito al fine dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche), omettendo il confronto con le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata.

2.2. Rileva, inoltre, il Collegio che l’atto di ricorso e’ stato presentato oltre il termine di legge. La sentenza della Corte di appello di Palermo e’ stata deliberata il 05/03/2014, con l’indicazione in dispositivo, ex articolo 544 c.p.p., comma 3, del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, deposito intervenuto il 04/04/2014. La notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento agli imputati contumaci e’ stata effettuata il 07/05/2014, termine che scadeva per ultimo a norma dell’articolo 585 c.p.p., comma 3. Il termine per la presentazione del ricorso e’ scaduto in data 21/06/2014 (sabato), laddove il ricorso e’ stato presentato il 23/06/2014.

3. Deve, inoltre, rilevarsi che la pena irrogata ad (OMISSIS) e’ illegale: l’imputata e’ stata condannata per il solo reato di lesioni, relativo, come si evince dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado, a malattia di durata inferiore ai venti giorni, ossia per un reato rientrante nella competenza del giudice di pace.

Ad avviso del Collegio, e’ illegale anche la pena inflitta a (OMISSIS), che e’ stato condannato per il medesimo reato ascritto a (OMISSIS) e, per il reato di minaccia grave: infatti, per un verso, la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, ritenuta la continuazione tra i due reati, ha considerato piu’ grave il reato di lesioni, mentre, per altro verso, rispetto a quest’ultimo reato, ha operato – sulla base della comminatoria edittale codicistica e non di quella prevista dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000 – la riduzione per l’applicazione dell’articolo 62 bis cod. pen. e, quindi, l’aumento per la continuazione con il reato di minaccia.

4. Con riferimento alla riconducibilita’ del reato di lesioni nell’ambito di quelli rientranti nella competenza del giudice di pace, osserva altresi’ il Collegio che, secondo l’orientamento di gran lunga maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dettata dall’articolo 48 Decreto Legislativo n. 274 del 2000 “non incide sul disposto di cui all’articolo 23 c.p.p., comma 2, che disciplina il potere della parte di eccepire l’incompetenza per materia, allorche’ la stessa appartiene ad un giudice inferiore, ancorandola, a pena di decadenza, al termine stabilito dall’articolo 491 c.p.p., comma 1” del codice di rito (Sez. 5, n. 15727 del 22/01/2014 – dep. 08/04/2014, P.G. in proc. Bartolo, Rv. 260560); infatti, l’incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace va eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 491 c.p.p., comma 1, come richiamato dall’articolo 23 c.p.p., comma 2, (Sez. 3, n. 31484 del 12/06/2008 – dep. 29/07/2008, Infante, Rv. 240752). La disciplina dettata dall’articolo 48 cit., dunque, deve essere interpretata nel senso che “essa non deroga al regime della non rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, ma stabilisce semplicemente che, qualora il giudice, secondo le regole fissate nel codice di procedura penale, debba dichiarare l’incompetenza per materia a favore del giudice pace, lo fa con sentenza e trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace” (Sez. 3, n. 21257 del 05/02/2014 – dep. 26/05/2014, C, Rv. 259655; contra, isolatamente, Sez. 3, n. 12636 del 02/03/2010 – dep. 01/04/2010, Ding e altro, Rv. 246816). Nel caso di specie, l’incompetenza del tribunale a conoscere dei reati in questione non e’ stata rilevata ne’ risulta eccepita.

5. Alla luce di quanto fin qui esposto, rileva il Collegio l’esistenza di un contrasto, nella giurisprudenza di legittimita’, in ordine alla rilevabilita’ d’ufficio dell’illegalita’ della pena in caso di inammissibilita’ del ricorso, contrasto la cui risoluzione deve essere rimessa alle Sezioni unite.

5.1. Un primo orientamento esclude detta rilevabilita’. Richiamando l’elaborazione della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998 – dep. 03/11/1998, Verga, Rv. 211469; Sez. U,,n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266, elaborazione, puo’ aggiungersi, proseguita con Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 – dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164) che ha parificato agli effetti giuridici processuali “tutte le cause di inammissibilita’ che precludono la formazione di una valido rapporto di impugnazione e impediscono l’esercizio del potere di cognizione del giudice ad quem anche per le questioni rilevabili ex officio”, Sez. 5, n. 24926 del 03/12/2003 – dep. 01/06/2004, Marnilo, Rv. 229812 ha affermato che la regola della rilevabilita’ d’ufficio della pena illegale “incontra un limite, anche nel caso di ius superveniens, nella inammissibilita’ dell’impugnazione, che preclude l’esercizio del potere di cognizione e decisione di qualsiasi questione”. Nella medesima prospettiva, Sez. 5, n. 36293 del 09/07/2004 – dep. 14/09/2004, Raimo, Rv. 230636 (poi richiamata da Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 – dep. 26/02/2008, Rv. 238467) ha affermato il principio di diritto in forza del quale l’inammissibilita’ del ricorso non consente l’esercizio del potere-dovere di decidere la questione, rilevabile d’ufficio, concernente la violazione del principio di legalita’ della pena e, in applicazione di tale principio, pur rilevando l’illegittimita’ della pena applicata dal giudice di appello per il reato di lesioni lievissime – che rientra nella competenza del giudice di pace ed e’ punito con la multa e non con la reclusione, anche nel caso in cui il processo sia celebrato davanti a giudice diverso – e pur ritenendo, in assenza di specifiche doglianze al riguardo da parte del ricorrente, che si tratti di questione rilevabile d’ufficio, ha affermato la prevalenza della declaratoria di inammissibilita’ sulla declaratoria d’ufficio. Piu’ di recente, Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013 – dep. 06/11/2013, Aversano e altri, Rv. 257612 ha affermato che la violazione del principio di legalita’ della pena e’ rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione che il ricorso non sia inammissibile e l’esame della questione rappresentata non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimita’.

5.2. Secondo un diverso indirizzo, l’inammissibilita’ del ricorso non impedisce alla Corte di Cassazione di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale: in un caso di inammissibilita’ del ricorso per genericita’ o manifesta infondatezza dei motivi, Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012 – dep. 18/06/2012, Di Cristo, Rv. 253763 ha infatti sottolineato che il principio di legalita’ ex articolo 1 cod. pen. e la funzione costituzionale della pena ex articolo 27 Cost. “non appaiono conciliabili con la applicazione di una sanzione non prevista dall’ordinamento”. In linea con l’impostazione appena richiamata, Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014 – dep. 07/11/2014, Oguekemma, Rv. 262108 ha affermato che l’illegalita’ della pena, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, e’ rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso e’ inammissibile; in questa prospettiva, si e’ osservato che il “principio della funzione rieducativa della pena, imposta dall’articolo 27, comma 3, e’ fra quelli che, di recente, ed in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Cedu, le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto essere in opposizione all’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima (Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258651). Non vi e’ motivo, a maggior ragione, per escludere che la illegalita’ della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione, pure in presenza di un ricorso caratterizzato da inammissibilita’, nella specie, non originaria”. Nel solco del medesimo orientamento, Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013 – dep. 08/04/2013, Aida, Rv. 255684 ha affermato che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione non impedisce alla Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale.

6. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere rimessi alle Sezioni unite a norma dell’articolo 618 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite.

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