L’Agenzia delle entrate non può proporre appello in Cassazione ponendo alla base del ricorso il fatto che l’attività sotto accertamento presentasse palesi indici di evasione
Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 9 settembre 2016, n. 17812
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15053-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 115/2009 della COMM.TRIB.REG. della Campania, depositata il 15/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/07/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto notificato il 27 maggio 2010 l’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 115-2009-23 depositata il 15 aprile 2009, laddove la commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello principale del fisco. Le riprese fiscali, per imposte dirette e imposizione sul valore aggiunto riguardanti l’anno 2003 vertono, per quanto qui ancora interessa, sull’impugnazione da parte della S.r.l. (OMISSIS), esercente il commercio di autovetture e servizi connessi, di un avviso di accertamento con il quale il fisco presume la realizzazione di ricavi in evasione d’imposta. Assume la difesa erariale che nel corso del giudizio di merito sarebbero stati allegati in serie di indici presuntivi posti a fondamento dell’atto impositivo impugnato. Lamenta che, invece, il giudice d’appello ritiene che il fisco non abbia portato alcun elemento idoneo a fornire la prova dell’effettivita’ dei rilievi mossi con l’atto impositivo.
Pertanto, denunciando vizio d’insufficiente motivazione (motivo 1), la difesa erariale lamenta che l’attendibilita’ degli elementi probatori portati dall’ufficio sarebbe stata negata dalla commissione regionale “senza la benche’ minima illustrazione del percorso logico seguito, privando cosi la parte pubblica di ogni possibilita’ di concreta verifica sulla condivisibilita’ (o meno) del ragionamento seguito”.
Inoltre, sostenendo che la commissione regionale abbia realizzato una illegittima inversione dell’onere delle prova in violazione dell’articolo 2697 c.c. (motivo 2), interroga il giudice di legittimita’ chiedendo se “nella presente ipotesi vada affermato il diverso principio di diritto secondo cui, a fronte della allegazione da parte dell’ufficio finanziario dei fatti costitutivi delle maggior pretesa azionata, sia onere del contribuente, il quale intenda contestare la capacita’ dimostrativa di quelli fatti, dare la prova degli elementi sui quali si fondano le eccezioni da lui poste alla base dell’impugnativa giurisdizionale dell’accertamento stesso, sufficienti a smentire il valore presuntivo dei fatti dedotti a base dell’accertamento”.
La controparte privata non spiega attivita’ difensiva nonostante la rituale notifica del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
Il giudice d’appello, nel motivare la sua decisione nella parte sfavorevole al fisco, afferma che “l’iter logico giuridico percorso dai primi giudici appare estremamente condivisibile in quanto in un contesto generale di regolarita’ ed affidabilita’ contabile, quale quello della societa’ contribuente e risultante dalla stesso uffici, si sarebbe dovuto procedere all’acquisizione di dati piu’ approfonditi e dettagliati per determinare gravita’ pressione e concordanza che potevano portare all’accertamento induttivo”.
In proposito osserva che “il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), consente un accertamento induttivo, in presenza di regolare contabilita’, se i dati dichiarati presentano livelli di abnormita’ e irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilita’: cio’ non e’ nel caso di specie”.
Tali proposizioni sono state impugnate, per vizio d’insufficiente motivazione e violazione dell’onere della prova (articolo 2697 c.c.) censurando l’apprezzamento che il giudice d’appello ha fatto degli elementi di prova offerti dal fisco nell’atto impositivo e ripresi nell’atto d’appello.
Sennonche’, costituisce ius receptum che, qualora si censuri la sentenza di una commissione regionale, sotto il profilo delle congruita’ logica e giuridica del giudizi espresso in ordine alla giustificazione probatoria di un avviso di accertamento, e’ indispensabile riportare in ricorso i passi salienti della motivazione dell’atto impositivo e degli elementi di riscontro (es. p.v.c.) che si assumono essere stati trascurati o malamente interpretati dal giudice di merito (conf. ex plurimis Cass 12786/0 e 13007/07; v. anche 15867/04, 11987/11, 8312/13, 9536/13).
Invero la difesa erariale trascrive in ricorso alcuni passi dell’appello principale in cui il fisco sostiene che “la redditivita’ dichiarata dall’impresa e’ palesemente irrisoria, tanto in senso assoluto, quanto se relazionata alle consistenti voci di costo esposte” e che “emergono significativi rapporti commerciali intrattenuti con una azienda, la (OMISSIS) s. r. l., nei confronti della quale si e’ accertata la totale carenza dei requisiti necessari e sufficienti a conferirle operativita’ sotto il profilo fiscale, tanto da renderla societa’ cartiera preordinata alla realizzazione di frodi fiscali nel settore dell’imposta sul valore aggiunto”.
Orbene, non basta affermare in maniera meramente assertiva che “in senso generale non e’ arduo affermare che attivita’ delle ricorrente e’ connotata da palesi indici evasione”, ma per effettuare una valida impugnazione di legittimita’ e’ indispensabile la trascrizione dei passi salienti degli atti e dei documenti di prova dai quali poter desumere i ridetti elementi di convincimento e, nella specie, non v’e’ neppure alcuna indicazione specifica per il loro reperimento nell’incarto processuale. Sicche’, non avendo il giudice di legittimita’ autonomo accesso agli atti del giudizio e mancando il necessario flashback processuale da parte della ricorrente, questa Corte non e’ messa nella condizione di verificare – con immediatezza – la correttezza logica e giuridica dell’assunto difensivo, operazione preliminare che deve essere compiuta sulla scorta del solo ricorso.
Ne’ a cio’ soccorre l’esibizione ex articolo 369 c.p.c. dell’avviso di accertamento e del presupposto p.v.c., poiche’ il divieto di autonomo accesso agli atti istruttori e’ la conseguenza di un limite all’ambito di cognizione del giudice di legittimita’ e, dunque, il principio di autosufficienza del ricorso non ha una funzione solo formale, che possa essere soddisfatta mediante la mera produzione di atti e documenti, cosi’ eludendo la esclusiva devoluzione alla parte ricorrente della dettagliata selezione degli elementi ritenuti specificamente decisivi per la prova di fatti primari o secondari posti a fondamento dell’azione di finanza e della pretesa fiscale.
In conclusione, e’ onere della parte ricorrente precisare e trascrivere quali siano, in concreto, gli elementi a proprio favore, non potendo tale scelta (a norma dell’articolo 111 Cost., e del principio inderogabile della terzieta’ del giudice) essere rimessa alla Corte. Nulla di quanto necessario e’ riscontrabile nel caso di specie.
Tutto cio’ si riflette, sul plano delle forme, anche nella violazione dell’articolo 366-bis c.p.c. non essendo stato formulato, per il primo mezzo, un vero e proprio quesito di fatto (pag. 6), ovverosia la conclusione mediante apposito e adeguato momento di sintesi, cosi’ come il secondo mezzo non e’ corredato da un quesito di diritto idoneamente formulato, cioe’ tale da integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico (pag. 8),
Dall’inammissibilita’ dei ricorso non deriva alcuna conseguenza in punto di spese attesa la mancanza di attivita’ difensiva della contribuente.
P.Q.M.
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