Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 novembre 2016, n. 22761

L’onere della prova dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicche’, ove sia proposta opposizione, ex articolo 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilita’ al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilita’ economiche familiari

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Il fondo patrimoniale

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 9 novembre 2016, n. 22761

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8515/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHIARI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 33/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il resistente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi (OMISSIS) spa notifico’ a (OMISSIS) un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriali inerenti vari tributi su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia eccependo tra l’altro l’illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’articolo 170 c.c., in quanto l’unita’ immobiliare ipotecata era stata gia’ oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

La Commissione Tributaria provinciale di Brescia accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale accolse l’appello e riformo’ la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi ed (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 171 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che i coniugi fossero separati ed i figli maggiorenni senza svolgere alcun accertamento o valutazione mentre al contrario un figlio e’ tuttora minorenne e (OMISSIS) e (OMISSIS) sono tuttora coniugati.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 170 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello erroneamente ha ritenuto legittima l’iscrizione di ipoteca in quanto non inquadrabile negli atti dell’esecuzione sui beni del debitore recante pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale perche’ tali beni non vengono sottratti alla disponibilita’ del fondo.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articoli 7 ed 8 e L. n. 241 del 1990, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine alla mancata indicazione nell’atto di iscrizione di ipoteca del termine e dell’organo competente davanti al quale proporre impugnazione.

Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.

Infatti il giudice di merito afferma l’opponibilita’ dei debiti al fondo patrimoniale in quanto i coniugi erano separati ed i figli maggiorenni mentre dalla documentazione depositata risulta al contrario che un figlio e’ minorenne e sussiste il vincolo matrimoniale.

Inoltre il giudice di merito pur dichiarando la legittimita’ dell’iscrizione ipotecaria afferma senza tuttavia motivare in alcun modo che debiti erariali “non sono stati contratti per far fronte a necessita’ familiari”.

Si rende dunque necessario un nuovo giudizio da parte del giudice di merito in ordine all’esistenza del fondo ed all’inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia tenuto conto che incombe sul debitore l’onere della prova posto a suo carico di dimostrare che i debiti erano stati contratti per finalita’ estranee ai bisogni della famiglia e che il credito ne era pienamente consapevole.

A tal riguardo questa Corte ha recentemente affermato (sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015) in relazione al caso di iscrizione d’ipoteca del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77 “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, e’ ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicche’ e’ Legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneita’ ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, ne’ escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.” (sul punto vedi anche Sez. 6 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

Sullo stesso tenore in tempi meno recenti si e’ pronunciata anche Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013 secondo la quale “L’onere della prova dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicche’, ove sia proposta opposizione, ex articolo 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilita’ al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilita’ economiche familiari”.

Per quanto sopra si rende necessario un nuovo accertamento in riferimento all’inerenza del debito ai bisogni della famiglia.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del Giudizio di legittimita’

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