Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 7 ottobre 2015, n. 20055

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28590/2010 proposto da:

(OMISSIS) SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI (OMISSIS) in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE, AGENZIA DELLE ENTRATE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE;

– intintati –

Nonche’ da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l1AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI (OMISSIS), (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 30/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di (OMISSIS) notifico’ a (OMISSIS) un avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi per l’importo complessivo di euro 48.367,35.

La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa eccependo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente decadenza della pretesa fiscale.

La Commissione Tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso annullando l’iscrizione ipotecaria con sentenza appellata da (OMISSIS) spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale confermo’ la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia propose ricorso per cassazione (OMISSIS) spa con due motivi. (OMISSIS) spa non ha spiegato difese.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, articolo 77, e Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 3, comma 2 ter, convertito nella Legge 22 maggio 2010, n. 23, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale (INPS ed INAIL) ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile della ricorrente in quanto il citato articolo 77 la consente solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l’importo di 8.000,00 euro.

Secondo la ricorrente infatti l’ipoteca era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo di qualsiasi natura anche quelli diversi dai crediti tributari e pertanto il giudice se avesse preso in considerazione tutti i crediti non avrebbe riscontrato la violazione del limite di ottomila euro.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa lamenta contraddittoria motivazione tra sentenza e dispositivo anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, articolo 77, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale ha poi confermato la decisione impugnata.

Con ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, articoli 50 e 77, ed Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 10 e 15, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello ha condannato in solido l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali nonostante la sua estraneita’ alla iscrizione ipotecaria anche in presenza di cartelle di pagamento non impugnate ed almeno in parte definite con condono.

Il ricorso principale e’ fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi.

Secondo questa Corte infatti (Sez. 5, Sentenza 2190 del 31/01/2014) “In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli articoli 49 e 50 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “puo’ procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “puo’ promuovere azioni cautelari conservative, nonche’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purche’ “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso”.

Pertanto appare fondata la censura secondo la quale era legittima l’iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo della Gerit spa superava il limite di ottomila euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale.

Risulta infatti pacifico il limite di euro 8.000,00 previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 76, per cui sussiste espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza nr. 5771 del 12/04/2012.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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