Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 29 ottobre 2014, n. 22928

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 6391/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 89/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo che, confermando la sentenza di primo grado, ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, iscritta, a richiesta del concessionario per la riscossione, in data 19.1.2005 con i numeri 1213 del registro generale e 101 del registro particolare, a carico del contribuente (OMISSIS).
La CTR ha in particolare affermato la nullita’ di tutti gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate di Lanciano ed in particolare l’invalidita’ le cartelle esattoriali relative agli anni 1990, 1998 e 1999 in quanto le iscrizioni a ruolo erano state effettuate in ritardo e sorgevano perplessita’ sulle notifiche ricevute da (OMISSIS), qualificata talvolta quale moglie, talvolta quale madre del contribuente.
Il contribuente ed (OMISSIS) non hanno svolto nel presente giudizio attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), deducendo il vizio di omessa motivazione avuto riguardo alla statuizione, dell’impugnata sentenza, di tardivita’ nella notifica delle cartelle esattoriali. La censura e’ fondata.
La CTR ha infatti apoditticamente affermato che le iscrizioni a ruolo erano state effettuate in ritardo, omettendo di allegare alcun elemento a sostegno di tale assunto.
Il giudice di appello, in particolare, non ha fornito alcuna motivazione sulla statuizione di tardivita’ dell’iscrizione a ruolo, omettendo di prendere in considerazione e confutare le specifiche contestazioni contenute nell’atto di appello dell’Agenzia, come desumibile dalla riproduzione di tale atto nel corpo del ricorso.
Del pari assolutamente generica risulta la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla irritualita’ della notifica dell’atto impositivo.
La CTR si esprime in termini di perplessita’ sulle notifiche , limitandosi a rilevare un rapporto di conflittualita’ coniugale che lascerebbe presumere che il coniuge non sia venuto effettivamente a conoscenza di quanto notificato, senza peraltro precisare gli elementi rilevanti ai fini della ritualita’ della notifica, quali il luogo in cui la stessa fu perfezionata e la qualita’ del soggetto cui l’atto fu consegnato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 c.p.c..
Va quindi affermata la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, estrinsecantesi in argomentazioni del tutto apodittiche, disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, ed assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimita’ (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo.
La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso. Dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

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