Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 25 maggio 2016, n. 10798

Il contribuente che presenta una dichiarazione cumulativa per più cespiti e intenda avvalersi dell’accertamento della stima dei beni con criterio automatico deve indicare analiticamente il valore della donazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 25 maggio 2016, n. 10798

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2778-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 347/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con atto notarile del 24.3.2005 (OMISSIS) ed (OMISSIS) ricevevano in donazione dai genitori alcuni beni immobili (fabbricati e terreni) per il valore dichiarato di Euro 427.600.

Con avvisi di rettifica e liquidazione notificati il 13.4.2006 l’Agenzia delle Entrate rettificava i valori dichiarati da Euro 427.600 ad Euro 812.542, liquidando conseguentemente le maggiori imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione, oltre sanzioni.

Contro gli avvisi (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che con sentenza n.608 del 2007 li accoglieva parzialmente, riducendo il valore accertato degli immobili ad Euro 731.000.

I contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli, che con sentenza del 7.12.2009 lo accoglieva annullando l’atto impugnato sulla base dei seguenti rilievi: dall’atto di donazione risulta che i beni immobili donati (fabbricati e terreni) erano dotati di rendita catastale e reddito dominicale e pertanto non soggetti a rettifica da parte dell’Ufficio; la stima del valore dei beni effettuata dalla Agenzia del Territorio “e’ alquanto generica e non rispondente a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 51, comma 3”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1, delle norme sulla interpretazione dei contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; motivazione insufficiente su fatto controverso e decisivo in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: l’atto di donazione, erroneamente interpretato dal giudice di appello, contiene l’indicazione di un valore unico per tutti i beni immobili donati, comprensivi di beni privi di rendita catastale, pertanto l’Ufficio aveva il potere di rettifica attraverso l’applicazione del valore di mercato; 2) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 51, comma 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui ha ritenuto carente la stima tecnica dei beni effettuata dall’U.T.E..

I contribuenti non hanno depositato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ fondato. A prescindere dal fatto che non tutti i beni immobili oggetto dell’atto di donazione sono dotati di rendita castale (a titolo esemplificativo, “il fabbricato in corso di costruzione” non e’ iscrivibile al catasto e comunque non ha attribuzione di rendita), deve essere applicato il principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di imposta sulle donazioni, il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa, avente ad oggetto una pluralita’ di cespiti e intenda avvalersi della disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52, comma 4, riguardante l’accertamento della stima dei beni con criterio automatico, ha l’onere di indicarne analiticamente il valore, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza di ciascuno ai parametri di valutazione automatica; diversamente, in presenza dell’indicazione, da parte del contribuente, di un unico valore globale, l’Amministrazione ha il potere di rettifica, attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato. (Sez. 5, Sentenza n. 14409 del 07/06/2013, Rv.627146). Nel caso in esame non e’ in contestazione che l’atto di donazione contenga l’indicazione di valori unitari per una pluralita’ di cespiti, con conseguente legittimazione dell’Ufficio a procedere alla valutazione del singolo bene secondo il valore venale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, comma 1.

2. Il secondo motivo e’ fondato sotto profilo del denunciato vizio di motivazione. Il giudice di appello ha disatteso il contenuto della stima tecnica dei valore dei singoli beni eseguita dalla Agenzia del Territorio sul rilievo che essa “e’ alquanto generica, carente e non rispondente a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 51, comma 3”. La motivazione e’ apparente poiche’ si limita a definire la dettagliata stima U.T.E. come “generica e carente”, ed e’ insufficiente laddove non spiega per quale ragione la stima tecnica che, in assenza di atti di trasferimento nella stessa zona di beni immobili analoghi, utilizzi il parametro del “valore di mercato di immobili assimilabili a quelli in esame”, sia ritenuta in contrasto con il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 51, comma 3, che, con disposizione di chiusura, consente all’Ufficio di rettificare il valore degli immobili sulla base di “ogni altro elementi di valutazione”.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, perche’ proceda a nuovo giudizio. Le spese del presente giudizio saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione

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