Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 11 marzo 2015, n. 4862

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4884/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Alla signora (OMISSIS) veniva notificata dall’Ufficio di Aversa dell’Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento, con la quale l’Ufficio recuperava a tassazione, per l’anno 2003, la maggiore l’IVA dovuta a seguito del controllo automatizzato della relativa dichiarazione, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54 bis.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Caserta, che accoglieva il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva disatteso dalla CTR della Campania con sentenza n. 30/15/2009, depositata il 27.1.2009, con la quale il giudice di seconde cure riteneva improponibile l’appello dell’Ufficio, per non essere stato il medesimo parte del giudizio di prime cure.
4. Per la cassazione della sentenza n. 30/15/2009 ha proposto, quindi, ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un solo motivo. l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, e articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Si duole l’Amministrazione ricorrente del fatto cha la CTR abbia dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, per non essere stato il medesimo parte nel processo di prime cure, non essendosi costituito dinanzi alla Commissione Tributaria di prima istanza.
1.2. Il motivo e’ fondato.
1.2.1. Ed invero, il fatto che la sentenza di primo grado sia stata resa nei confronti dell’Ufficio di Caserta dell’Agenzia delle Entrate e che l’appello sia stato proposto dall’Ufficio di Aversa, non comporta l’inammissibilita’ dell’appello. E cio’, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilita’, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualita’ di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (Cass. 29465/2008; 15718/2009; 3727/2010).
1.2.2. Ne’ puo’ dubitarsi del fatto che la parte contumace nel processo tributario di primo grado possa legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 3, e articolo 327 c.p.c. (Cass. 11991/2006).
1.3. Il mezzo va, di conseguenza, accolto.
2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che dovra’ procedere all’esame del merito della controversia, attenendosi ai seguenti principi di diritto: “l’appello proposto da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello nei cui confronti e’ stata emessa la sentenza di primo grado e’ ammissibile, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale che impone di ridurre ai massimo le ipotesi d’inammissibilita’, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualita’ di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato “; “la parte contumace nel processo tributano di primo grado puo’ legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 3, e articolo 327 c.p.c.”.
3. Il giudice del rinvio provvedera’, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio

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