Il rilascio di visure ipotecarie e catastali è gratuito per i concessionari della riscossione e loro incaricati.

 

Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20822
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17576/2012 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il loro studio in (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 e’ domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 313/9/11 depositata l’8 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

FATTO E DIRITTO

atteso che:

La controversia riguarda la pretesa del concessionario della riscossione (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a., infine (OMISSIS) s.p.a.) di ottenere il rimborso in esenzione degli oneri fiscali di visure ipotecarie e catastali effettuate per suo conto nel periodo ottobre 2005/agosto 2006 da propri mandatari e submandatari con rappresentanza; l’Agenzia del territorio ha rifiutato il rimborso in base alla stretta interpretazione della norma di esenzione Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 47 bis ed (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha respinto il suo appello contro il rigetto dell’impugnazione del rifiuto.

Il ricorso denuncia violazione degli articoli 1704 e 1388 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 47 bis, Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 83, Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articoli 2, 3 e 17, Decreto Ministeriale 21 novembre 2000, per aver il giudice d’appello negato l’esenzione al concessionario sol perche’ operante tramite mandatari.

Il ricorso e’ fondato: seppur testualmente riferita soltanto “ai concessionari” (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 47 bis, testo vigente ratione temporis), la previsione di gratuita’ del rilascio delle visure ipotecarie e catastali si applica anche all’attivita’ del mandatario con rappresentanza, in quanto pur sempre riferibile al mandante in virtu’ dei principi, sicche’ la modifica normativa che ha esteso la gratuita’ “ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati” (Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 83, comma 23 ter, conv. L. n. 133 del 2008) ha una funzione meramente interpretativa (Cass. 18 maggio 2012, n. 7876, Rv. 622444; Cass. 6 giugno 2012, n. 9112, Rv. 622944; Cass. 5 marzo 2013, n. 5471, Rv. 625689). Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa e’ decisa nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione del rifiuto di rimborso; tuttavia, la sopravvenienza e il consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimita’ nel corso della lite impone di compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito accoglie l’impugnazione del rifiuto di rimborso; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.

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