Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 1 settembre 2017, n. 39858. Misure cautelari e richiesta di revoca basata sugli stessi elementi sui quali è fondata l’ordinanza

Esclusa la revoca della misura se la domanda di revoca è basata sugli stessi elementi sui quali è fondata l’ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautelare.

Sentenza 1 settembre 2017, n. 39858
Data udienza 31 agosto 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 11/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO;

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;

Udito il difensore avv.to (OMISSIS);

Il difensore presente espone alla Corte le ragioni a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 maggio 2017 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., confermava l’ordinanza emessa in data 28 marzo 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta l’istanza, avanzata dall’imputato (OMISSIS), di revoca della misura della custodia in carcere, gia’ applicatagli perche’ gravemente indiziato di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione.

1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che dall’esame della persona offesa, svoltosi nelle forme dell’incidente probatorio, non erano emersi elementi a discarico in grado di modificare il quadro indiziario in senso favorevole dell’indagato, poiche’ era stato confermato il suo ruolo di carceriere, indottosi a liberare l’ostaggio soltanto perche’ consapevole dell’approssimarsi delle forze dell’ordine e dell’imminente scoperta del luogo in cui questi era stato trattenuto. Rilevava altresi’ la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l’assenza di dati ulteriori non valutati nell’ambito della decisione assunta in sede di riesame, in grado di smentire gli indizi acquisiti ed escludere le esigenze cautelari.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione in relazione al disposto degli articoli 273, 274, 275, 299 c.p.p. e dell’articolo 630 c.p.. Secondo la difesa, il Tribunale ha errato nel mantenere la misura in esecuzione, poiche’ all’esito dell’incidente probatorio era emerso che il (OMISSIS) non aveva offerto alcun contributo alle condotte di usura, all’apprensione della persona offesa ed alla formulazione delle richieste di denaro in cambio della sua liberazione, sicche’ la sua condotta, intervenuta in un momento successivo al sequestro e non finalizzata ad ottenere un corrispettivo economico, quindi priva del dolo specifico, avrebbe dovuto essere rapportata alla fattispecie di cui all’articolo 605 c.p. e, a ragione della sua minore gravita’ rispetto all’imputazione attuale, avrebbe dovuto operarsi una rinnovata valutazione della personalita’ dell’indagato e sostituirsi la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Tale misura, sulla quale i giudici cautelari non hanno speso alcuna argomentazione, risulta piu’ proporzionata al fatto, alla minore entita’ della pena irrogabile ed alla prospettiva verosimile dell’applicazione della sospensione condizionale della pena all’esito del giudizio principale.

Inoltre, e’ erronea e carente anche la motivazione con la quale si e’ confermata la scelta della misura in esecuzione: il ricorrente e’ soggetto giovanissimo, incensurato e ha offerto al fatto di reato un contributo marginate, quindi se n’e’ affermata la pericolosita’ sociale in assenza di concreti dati probatori che dessero conto della concretezza ed attualita’ della probabilita’ di recidivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile perche’ basato su motivi che ripetono censure gia’ esaminate e respinte dai giudici cautelari.

1.Con riferimento al requisito della gravita’ indiziaria il ricorrente ripropone un tema, che e’ stato gia’ vagliato e respinto dal Tribunale con motivazione chiara, esaustiva e priva di qualsiasi vizio, oltre che aderente ai motivi di appello. Si e’ osservato al riguardo che il progredire delle indagini e l’espletamento dell’incidente probatorio con l’esame della persona offesa non avevano apportato al processo dati conoscitivi idonei a modificare il quadro indiziario, poiche’ il (OMISSIS) aveva confermato le precedenti dichiarazioni accusatorie, a detta delle quali il (OMISSIS), non presente al momento in cui egli aveva contratto il suo debito e pattuito le condizioni usurarie per la restituzione, ne’ in quello della sua forzata apprensione e conduzione del nascondiglio ove era stato trattenuto contro la sua volonta’, era stato presente per almeno due giorni in quel luogo, gli aveva somministrato acqua, alimenti ed un telefono, sino a quando gli aveva intimato di seguirlo nella fuga per le campagne dopo avere percepito l’imminente sopraggiungere delle forze dell’ordine. A giudizio del Tribunale, se le informazioni acquisite non indicano il suo coinvolgimento nell’attivita’ usuraria e nemmeno nella fase iniziale del sequestro di persona, che del resto non gli e’ stato contestato, cio’ nonostante restano immutati i dati conoscitivi sul suo ruolo attivo nel trattenere il sequestrato e sorvegliarlo con funzioni di carceriere, che nella fuga aveva abbandonato il luogo della sua detenzione, non nell’intento di ridargli la liberta’, ma di evitare l’arresto imminente e la scoperta del nascondiglio.

1.1 Col ricorso si insiste nel sostenere che il quadro indiziario sarebbe mutato e si ripropone una ricostruzione giuridica alternativa, che i giudici dell’appello hanno gia’ disatteso e che non risulta nemmeno del tutto logica e plausibile: che il (OMISSIS) non sia coinvolto nell’erogazione di prestiti usurari, nel prelevamento della vittima e nella sua conduzione nel luogo in cui era stata trattenuta, non significa che non abbia condiviso con i correi la medesima finalita’ di ricavare un’utilita’ economica dalla privazione della liberta’ personale del debitore, che ha contribuito a sorvegliare, nutrire e trattenere nel casolare prescelto per la sua detenzione, come evidenziato nell’ordinanza impugnata. Del resto nell’impugnazione resta inspiegato per quale ragione diversa e lecita egli si sarebbe indotto a collaborare con i complici, -la consapevolezza del cui ruolo non si nega in capo al ricorrente-, ed avrebbe ingiunto all’ostaggio di fuggire con lui per le campagne per impedirne il ritrovamento da parte delle forze di polizia. Inoltre, in punto di diritto si trascura che la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione non pretende che l’ingiusto profitto che l’agente si propone di conseguire lo avvantaggi personalmente, poiche’ la norma prevede che il soggette agisca al fine di ottenere un’utilita’ per se’ o per altri, che in questo caso d’identificano nei creditori del (OMISSIS), con i quali il ricorrente aveva volontariamente cooperato. Inoltre, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso e riaffermato (Cass. sez. 2, n. 20032 del 5/05/2015, Mastrodonato, rv. 263536; sez. 1, n. 17728 del 01/04/2010, Ruggeri, rv. 247071; sez. 5, n. 12762 del 22/3/2006, Maiani, rv. 234553; Sez. Un. n. 962 del 17/12/2003, Youang Yunwen ed altri, rv. 226489), integra gli estremi del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall’articolo 630 c.p., -fattispecie plurioffensiva in cui l’elemento oggettivo si caratterizza per lo scopo di ottenere un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione-, la condotta criminosa consistente nella privazione della liberta’ di una persona finalizzata a conseguire una prestazione patrimoniale, pretesa per liberare il sequestrato, anche se in esecuzione di un precedente rapporto illecito.

1.2 Deve dunque concludersi per la correttezza e congruita’ motivazionale delle argomentazioni con le quali il Tribunale ha negato l’acquisizione di nuovi elementi conoscitivi rispetto agli indizi gia’ apprezzati in sede di riesame. Questa Corte ha gia’ affermato che “l’istanza di revoca della misura cautelare non puo’ trovare adito allorche’ si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravita’ in quanto, nelle sedi di esame dell’istanza di revoca e dell’appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell’articolo 299 c.p.p., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi “anche” se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento “in melius” del quadro indiziario, e non gli stessi elementi gia’ apprezzati anche in sede di riesame” (sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, rv. 259450).

Tale rilievo si riflette anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, rispetto alle quali il Tribunale ha ritenuto che alcuna nuova acquisizione legittimasse la scelta di una misura differente rispetto a quella in esecuzione.

Per le considerazioni svolte il ricorso, indifferente ai puntuali e congrui rilievi dell’ordinanza contestata, e’ inammissibile e tanto comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, a ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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