Beneficio prima casa perso se chi occupa l’immobile non lo lascia libero entro i 18 mesi utili all’acquirente per trasferirsi. Il mancato rilascio non è causa di forza maggiore perché chi compra una casa occupata si espone al rischio dei procedimenti giudiziari per il rilascio.
Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4591
Data udienza 23 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11163/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 09/01/2013;
udita relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
FATTO
§ 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente (OMISSIS) dell’avviso di liquidazione dell’Ufficio del Registro di Napoli avente ad oggetto l’imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all’atto per notar (OMISSIS) di (OMISSIS). Il contribuente ha opposto che il superamento del termine di 18 mesi per stabilire la residenza nell’immobile acquistato era dipeso da causa di forza maggiore costituita dall’occupazione abusiva del custode che non aveva inteso rilasciare l’immobile neppure a seguito delle procedure giudiziali instaurate (procedura d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., istanza di sequestro; giudizi ordinari).
2. La C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla C.T.R. della Campania, che accoglieva l’appello interposto dal contribuente.
In particolare, la C.T.R., ricordato che il contribuente aveva chiesto il trasferimento di residenza nel Comune di Ischia, entro i prescritti diciotto mesi, ma che l’istanza gli era stata “rifiutata dal Comune. in quanto l’immobile acquistato era abitato dall’occupante”, riteneva che al contribuente dovesse essere comunque riconosciuto il diritto all’agevolazione perche’ “era stato per impossibilita’ che non aveva potuto effettuare cio’ che voleva nei termini”.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
§ 2.1 Con un unico motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione dell’articolo 1 della tariffa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e violazione di motivazione ex articolo 360, n. 5, rilevando la non ricorribilita’ all’esimente della forza maggiore per il mancato rispetto dei termini di adibizione dell’immobile a prima abitazione.
§ 2.2. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilita’ del motivo perche’ rivolto, nonostante la censura di violazione di legge, a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla C.T.R. in ordine all’esistenza della causa di forza maggiore consistente nella “impossibilita’” di ottenere il rilascio dell’abitazione acquistata in Comune di Cesoie d’Ischia.
L’eccezione e’ tuttavia infondata atteso che i fatti, in particolare il tardivo rilascio dell’immobile, sono inter partes pacifici. Soltanto si controverte se la concreta fattispecie rientra in quella astratta della causa della forza maggiore che consente di mantenere il beneficio pur in caso di tardivo trasferimento di residenza e cioe’ se al mancato rilascio dell’occupante “abusivo” possa applicarsi la regola giuridica della causa di forza maggiore.
§ 2.3. Il ricorso e’ manifestamente fondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte per cui, “ai sensi del comma 2 bis, della nota all’articolo 1 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che l’acquirente abbia la residenza (o presti attivita’ lavorativa) nel comune in cui e’ ubicato l’immobile ovvero – nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, articolo 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, articolo 33, comma 12 – che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perche’ inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioe’ di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilita’ alla parte obbligata, e dall’inevitabilita’ ed imprevedibilita’ dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui e’ ubicato l’immobile” (Cass. 22002/14; conf. Cass. 2552/03).
Detto orientamento e’ stato di recente ribadito, con la precisazione che “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa e’ consentito il mantenimento dell’agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente – di forza maggiore, istituto il cui ambito applicativo non e’ limitato alle sole obbligazioni” (Cass. 13148/16, 864/16).
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