Per la tassa automobilistica la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l’applicazione del termine ordinario di prescrizione per la successiva notifica dell’intimazione al pagamento.
Ordinanza 25 agosto 2017, n. 20425
Data udienza 19 aprile 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26240-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4136/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 – bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR del Lazio, con sentenza n. 4136/01/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., dalla sig.ra (OMISSIS), che si doleva della pronuncia a se’ sfavorevole resa dalla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2001.
Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c. e dell’articolo 2953 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneita’ della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilita’ nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione.
Il motivo e’ da ritenersi manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilita’ del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione piu’ breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 953 del 1982, articolo 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal Decreto Legge n. 2 del 1986, articolo 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata e’ conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilita’ del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di legittimita’, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
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