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Non di meno, la CTR omette di considerare che l’atto impositivo nei confronti della societa’, divenuto definitivo in quanto non impugnato, era nella sfera di conoscenza di (OMISSIS), atteso che l’avviso di accertamento era stato notificato alla societa’ e che la prevenuta faceva parte della compagine societaria, nell’anno oggetto dell’accertamento. Viene infatti in rilievo l’insegnamento espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale si e’ chiarito che, in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, e’ soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della societa’, ancorche’ solo a quest’ultima notificato, giacche’ il socio, ex articolo 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla societa’ e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25296 del 28/11/2014, Rv. 633305 – 01).
Pertanto, (OMISSIS), se pure aveva ceduto la propria quota societaria alla data della notifica dell’accertamento nei confronti della societa’, aveva la possibilita’ di consultare la relativa documentazione e di prendere visione anche dell’accertamento presupposto. E la diversa prospettiva, dalla quale muove il ragionamento del giudice di appello, che ha ritenuto integrata la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, risulta errata, posto che l’obbligo motivazionale che grava sull’Amministrazione ben puo’ essere soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello relativo ai redditi della societa’, ancorche’ solo a quest’ultima notificato, giacche’ il socio, a norma del citato articolo 2261 c.c., ha la possibilita’ di prendere visione dell’accertamento presupposto.
Rafforza il convincimento rilevare che, nel caso di specie, la parte contribuente ha sviluppato argomenti difensivi, nel corso del procedimento, che impingono il merito della pretesa dell’amministrazione finanziaria; si tratta di argomenti che, logicamente valutati, palesano la concreta conoscenza, in capo alla contribuente, del contenuto dell’atto propedeutico all’atto impositivo impugnato.
4. In conclusione, per quanto detto, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata, vulnerata dalle evidenziate aporie motivazionali, viene cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio in diversa composizione.
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