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4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che la sentenza impugnata venga cassata.
5. La parte contribuente ha proposto controricorso. Ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate premette che il ricorso ha ad oggetto un avviso di accertamento Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 5, a carico di socia di societa’ di persone, fondato su un avviso di accertamento (divenuto definitivo per mancata impugnazione) a carico della societa’ e, in particolare, la questione relativa alla motivazione per relationem dell’avviso stesso. Cio’ posto, l’esponente deduce i seguenti motivi di ricorso.
1.1 Con il primo motivo, viene denunciata la violazione di legge, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 41 bis e 42, della L. n. 212 del 2000, articolo 7, e dell’articolo 2261 c.c..
L’esponente osserva che il giudice di merito ha annullato l’atto impositivo emesso nei confronti della socia (OMISSIS), accogliendo l’eccezione difensiva del difetto di motivazione dell’atto impugnato. Osserva che la statuizione e’ giuridicamente errata per violazione delle norme sopra indicate. La parte rileva: che l’accertamento nei confronti della socia scaturisce dall’accertamento notificato il 19.03.2008 in capo alla societa’, divenuto definitivo per mancata impugnazione; che nell’anno di imposta in contestazione (OMISSIS) era socia della societa’; che l’avviso si fonda, a sua volta, sul PVC del 21.02.2007, di cui la parte possiede copia.
La parte ricorrente richiama il contenuto dell’atto impositivo e rileva che erroneamente la CTR ha ritenuto che l’Ufficio avesse l’onere di allegare l’avviso di accertamento della societa’ accertata, atteso che cio’ che rileva e’ che l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente. Considera che nel caso di specie la parte era consapevole delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa impositiva; sottolinea che la circostanza che sia stata successivamente dismessa la qualita’ di socio non imponeva all’Ufficio ulteriori allegazioni; e rileva che il reddito di partecipazione del socio accomandante costituisce un reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dei metodi adoperati dalla societa’ per realizzarli. A conforto degli assunti, l’esponente richiama un precedente giurisprudenziale che ha affermato la legittimita’ dell’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello relativo ai redditi della societa’, solo a quest’ultima notificato.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotto il vizio motivazionale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
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