L’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società ex art. 2261 c.c. e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Ordinanza 18 ottobre 2017, n. 24537
Data udienza 7 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5845/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM.TRIB.REG. del Lazio SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 12/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), soda al 10% della societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), impugnava l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che era stato emesso per l’anno 2004, con il quale era stato determinato un maggior reddito societario da ripartire tra i soci pro quota e quindi accertato, per il predetto anno, un reddito di partecipazione di Euro 42.048,00, a fronte di quello dichiarato di Euro 8.604,00.
2. Con sentenza n. 166/01/2009 la CTP di Latina rigettava il ricorso della parte (OMISSIS).
3. A seguito di appello, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, riformava la pronuncia di primo grado, annullando l’accertamento. Osservava la Commissione che i giudici di primo grado, rilevato che l’accertamento nei confronti della societa’ era divenuto definitivo per mancata impugnazione, avevano rigettato l’unico motivo di doglianza, cioe’ a dire la nullita’ dell’avviso per carenza di motivazione. La CTR considerava che l’appellante aveva rilevato che il PVC redatto nei confronti della societa’ non le era stato mai notificato ne’ era stato allegato all’atto impugnato.
[…segue pagina successiva]
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