Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 novembre 2017, n. 27068. Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione

Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 12, comma 2, perche’ questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento e’ una violazione che attiene all’imposta gia’ liquidata, per la quale il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento

Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27068
Data udienza 11 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 335/2011 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo difensore, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 92/31/2010, depositata in data 31 agosto 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 settembre 2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.
PREMESSO
– che con sentenza n. 92 del 31 agosto 2010 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dalla societa’ contribuente avverso la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi conseguenti a tardivi versamenti dell’IVA dovuta per l’anno di imposta 2002, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione presentata dalla predetta societa’;
– che i giudici di appello ritenevano che la cartella di pagamento impugnata era adeguatamente motivata in quanto la stessa “indica(va) il dettaglio degli addebiti con evidenziazione della sanzione irrogata e degli interessi dovuti”, che nella specie non era applicabile la causa di non punibilita’ prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5, in quanto “l’omesso o il tardivo pagamento delle imposte da corrispondere in tempo determinato ha una incidenza sostanziale; e’ espressamente sanzionato e non e’ prevista, nel caso del suo accertamento, alcuna riduzione o agevolazione”;
– che avverso tale statuizione la societa’ contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi articolati in due submotivi, illustrati con memoria, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rimane intimato, e dell’Agenzia delle Entrate, che replica con controricorso.
CONSIDERATO
– che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso incidentale notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva e neanche parte del giudizio di merito, con compensazione delle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato;
– che il primo submotivo del primo mezzo di impugnazione, con cui la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 17, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, in combinato disposto dalla L. n. 241 del 1990, articolo 3 e L. n. 212 del 2000, articolo 7, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse adeguatamente motivata, e’ palesemente inammissibile sotto un duplice profilo; il primo, perche’ viene dedotta come violazione di legge quello che all’evidenza e’ vizio motivazionale, avendo i giudici di merito espressamente ritenuto la cartella adeguatamente motivata e “la contestazione sulla carenza di motivazione”, quindi, “priva di rilievo giuridico” (sentenza, pag. 2), cosicche’ nella specie non e’ ravvisabile alcun errore nell’attivita’ interpretativa della fattispecie normativa astratta, che integra il primo tipo di vizio, essendo al piu’ prospettabile una carente attivita’ valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie, in cui si sostanzia il secondo tipo di vizio, nella specie non dedotto (cfr. Cass. n. 6224 del 2002, n. 15499 del 2004, n. 10295 del 2007, n. 16698 del 2010, n. 10385 del 2005, n. 9185 del 2011, n. 8315 del 2013, n. 195 del 2016); il secondo profilo di inammissibilita’ va, invece, ravvisato nel difetto di autosufficienza del ricorso, avendo la ricorrente del tutto trascurato di trascrivere nel motivo il contenuto della cartella di pagamento, essenziale per consentire a questa Corte, priva della facolta’ di accedere agli atti del giudizio di merito, di compiere la necessaria valutazione di fondatezza dell’assunto sostenuto nel motivo in esame;
– che con il secondo submotivo del primo mezzo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13 (rectius: Decreto Legislativo n. 471 del 1997), in combinato disposto dall’articolo 7 stesso decreto ed alla luce dei principi di offensivita’ e proporzionalita’ della sanzione, desumibili dalla L. L. n. 212 del 2000, articolo 10 e articoli 3, 25, 27 e 53 Cost., sostenendo che nella specie era inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato articolo 13 in quanto non sussisteva alcuna omissione nei versamenti dell’imposta, avendo la societa’ contribuente provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto per IVA, ancorche’ con lievi ritardi, ed il danno erariale provocato era irrisorio, tenuto conto della regolarita’ della dichiarazione annuale; evidenzia, altresi’, la ricorrente la sussistenza di una grave sproporzione tra la sanzione prevista per il tardivo versamento dell’imposta ed il danno effettivamente arrecato all’Erario, tanto da dar luogo ad un ingiustificato arricchimento dell’amministrazione finanziaria;

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