Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 novembre 2017, n. 51582. In tema di violenza sessuale, ai fini dell’integrazione del reato è necessario verificare se nel comportamento dell’agente, siano o meno riscontrabili gli elementi sintomatici della direzione finalistica della sua condotta come diretta alla soddisfazione o quanto meno alla eccitazione dell’istinto sessuale

In tema di violenza sessuale, ai fini dell’integrazione del reato è necessario verificare se nel comportamento dell’agente, anche sulla base di un giudizio sinteticamente fondato sulla complessiva ricostruzione della obbiettività del contesto in cui essi sono storicamente inseriti, siano o meno riscontrabili gli elementi sintomatici della direzione finalistica della sua condotta come diretta alla soddisfazione o quanto meno alla eccitazione dell’istinto sessuale, ovvero se gli stessi, pur avendo comportato un contatto fisico con la persona offesa, siano stati determinati esclusivamente da una finalità ludica del tutto scevra da ogni componente di carattere sessuale

Sentenza 13 novembre 2017, n. 51582
Data udienza 2 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 307/2013 della Corte di appello de L’Aquila del 3 giugno 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
sentiti, altresi’, per la parte civile (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), del foro de L’Aquila, e, per la parte civile (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), del foro de L’Aquila, che hanno depositato conclusioni scritte, e, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), del foro di Teramo, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello de L’Aquila, con sentenza del 11 maggio 2015, ha solo parzialmente confermato la precedente sentenza con la quale, in data 3 giugno 2013, il Tribunale della medesima citta’ aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre accessori, (OMISSIS) per avere compiuto atti di violenza sessuale in danno di (OMISSIS), all’epoca dei fatti soggetto di eta’ inferiore ai 10 anni, disponendo a carico dell’imputato il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese di lite in favore delle costituite parti civili.
La Corte territoriale, in tal senso correggendo una evidente discrasia contenuta nella sentenza di primo grado – nella quale ad una motivazione ove era chiaramente limitata l’affermazione della penale responsabilita’ ad uno solo degli episodi di cui al capo di imputazione, corrispondeva, invece, un dispositivo nel quale la condanna era riferita alla integralita’ della contestazione mossa al prevenuto -, ha provveduto a chiarire che la affermazione della responsabilita’ del (OMISSIS) doveva essere limitata ad uno solo degli episodio di violenza, in particolare a quello che si sarebbe verificato in data (OMISSIS), assolvendolo con la formula della insussistenza del fatto relativamente alle restanti condotte ma conservando, tuttavia, immutata la entita’ della sanzione irrogata.
Avverso la sentenza del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, contestandone la legittimita’ con riferimento ad un ritenuto vizio di motivazione quanto alla riconducibilita’ della condotte poste in essere dal (OMISSIS) alla categoria concettuale degli atti di natura sessuale e non a condotte di gioco, come, peraltro, sostenuto, secondo il ricorrente, dagli stessi testi di accusa che avevano preso diretta visione dei fatti.
Il ricorrente ha, altresi’, contestato la motivazione della sentenza anche sotto il profilo della sua intima contraddittorieta’, posto che, in sede di merito, le dichiarazioni della persona offesa sono state per un verso ritenute insufficienti per la affermazione della responsabilita’ dell’imputato riguardo alle condotte diverse rispetto a quella posta in essere in data (OMISSIS), e, per altro verso, sono state valorizzate ai fini della condanna del (OMISSIS) in relazione a quel solo restante fatto a lui addebitato, essendo stato precisato dalla Corte territoriale che la natura di atto sessuale attribuibile alle condotte del (OMISSIS) sarebbe stata desunta anche dalla percezione di esse come tali da parte della stessa parte offesa, secondo quanto dalla medesima riferito.
Il ricorrente ha, infine, contestato la motivazione della sentenza impugnata, sostenendone la omessa considerazione della esistenza di elementi che avrebbero ben potuto giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In data 6 febbraio 2017 il difensore del prevenuto ha depositato una memoria con la quale ha ulteriormente illustrato il primo motivo di impugnazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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