Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 febbraio 2018, n. 6218. L’articolo 384 c.p. trova applicazione anche nel caso di semplice convivenza more uxorio.

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1. I ricorsi sono fondati nel senso che segue.
Quanto al ricorso di (OMISSIS), la sentenza della Corte di Appello di Messina e’ stata emessa il 21 ottobre 2016, dopo le modifiche normative che hanno inciso sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 sia in relazione alla natura giuridica (reato autonomo e non piu’ circostanza attenuante) che alla pena, con la riduzione dei limiti edittali minimo e massimo.
La Corte di appello pero’ non ha modificato la pena inflitta in primo grado in violazione di legge, per altro in un caso in cui il giudice di primo grado ha applicato il minimo della pena, in assenza di specifica motivazione, ritenendolo congruo.
Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 46653 del 26/06/2015, Rv. 265110, Della Fazia) hanno affermato il diritto dell’imputato, desumibile dall’articolo 2 c.p., comma 4, di essere giudicato in base al trattamento piu’ favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalita’ rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalita’ impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravita’.
L’annullamento con rinvio pero’ si impone perche’ occorre procedere alla nuova determinazione della pena base, sulla base di una valutazione discrezionale, sulla quale poi occorre procedere alla ulteriore riduzione per le circostanze attenuanti generiche, non emergendo elementi per procedere alla diretta determinazione della pena dalla sentenza ne’ dalle statuizioni adottate dal giudice di merito.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, per la determinazione della pena in base ai nuovi limiti edittali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
2. Quanto ricorso di (OMISSIS), si osserva che la questione non e’ stata proposta in appello ma e’ rilevabile di ufficio, come stabilito da Cass. Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Rv. 259110, Grieco: E’ rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sussistenza della causa di non punibilita’ di chi ha commesso uno dei reati contro l’amministrazione della giustizia specificamente indicati dalla legge, e tra questi, come nel caso di specie, il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessita’ di salvare in prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta’ o nell’onore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione).
Il motivo proposto dalla ricorrente e’ fondato; ed invero, la Corte di appello non ha verificato la possibilita’ di applicare la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 384 c.p., comma 1, in base al principio di diritto espresso da Cass. Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264630, Agostino e altri: La causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).
Anche per la ricorrente (OMISSIS) si impone l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

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