Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50624. L’ammenda per chi non manda i figli a scuola, dopo il Dlgs 212/2010, è prevista soltanto per le scuole elementari e non per le medie inferiori.

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2. Erroneamente la decisione impugnata ha rilevato la prescrizione del reato contestato agli imputati.
Va osservato che la contravvenzione di cui all’articolo 731 cod. pen., relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ha carattere permanente, poiche’ la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico e la permanenza del reato puo’ farsi cessare con l’adempimento dell’obbligo (Sez. 3, n. 12500 del 08/10/1985, Rv. 171457).
Pertanto, tenuto conto che la contestazione e’ relativa all’anno scolastico 2012/2013, il termine massimo prescrizionale quinquennale, ai sensi degli articoli 157 e 160 cod. pen., maturera’ nel giugno 2018.
3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, ai sensi del disposto dell’articolo 569 c.p.p., comma 4.
Il giudice del rinvio valutera’ anche quale sia l’obbligo scolastico inosservato (nulla emergendo in proposito dagli atti processuali trasmessi a questa Suprema Corte), tenendo conto del principio di diritto secondo il quale la contravvenzione di cui all’articolo 731 cod. pen., secondo la normativa vigente a seguito dell’abrogazione della L. 31 dicembre 1962, n. 1859, articolo 8, ad opera del Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, e’ configurabile solo in caso inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare.
In particolate, si e’ affermato che con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (intitolato “Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 14, comma 14-quater”) e in particolare dell’allegato I, parte 52, la L. n. 1859 del 1962, articolo 8 e’ venuta, infatti, meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’articolo 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore. Attualmente, dunque, la L. 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, lettera c), stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (gia’ scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta’; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (cosi’ Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), sicche’ l’eventuale estensione dell’articolo 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem (Sez. 3, n. 4520 del 06/12/2016, dep. 31/01/2017, Rv. 268951; Sez. 3, n. 4523 del 06/12/2016, dep. 31/01/2017, Rv. 269266).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.

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