Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 marzo 2018, n. 10163. Maltrattamento animali; Dalla semplice lettura dell’articolo 544 ter c.p. e articolo 727 c.p., comma 2, emerge che essi si riferiscono a fattispecie diverse e dotate di diversa gravita’

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5.1.2. – Individuata la normativa speciale di riferimento, applicabile all’epoca dei fatti, i giudici di merito hanno poi ritenuto integrati i reati di cui agli articoli 544 bis e 544 ter c.p. laddove il trattamento degli animali sia stato attuato, rispetto alle linee guida dettate dal Decreto Legislativo n. 116 del 1992, con modalita’ tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, proprio perche’, come appena rilevato, lo stesso articolo 14 fa espressamente salvi gli eventuali reati derivanti dal superamento dei limiti.
E’ sufficiente qui sinteticamente richiamare, la motivazione pienamente adeguata coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimita’ – della sentenza impugnata, laddove questa evidenzia che: a) le ispezioni svolte presso l’allevamento nel periodo tra il 2003 e il 2007 non avevano fatto emergere anomalie, ma erano del tutto inadeguate, Perche’ si svolgevano attraverso il mero disbrigo di pratiche burocratico-amministrative e senza un effettivo controllo sulla condizione degli animali; b) le ispezioni del periodo tra il 2010 il 2012 avevano, invece, accertato una serie di violazioni che avevano portato all’instaurazione del procedimento penale; c) in particolare, nell’attivita’ ispettiva posta in essere nella giornata del (OMISSIS) erano state accertate e analiticamente descritte una serie di anomalie relative alla temperatura dei capannoni, alle condizioni igieniche dei luoghi, all’inadeguatezza dell’alimentazione, alla mancata somministrazione di farmaci, alla provocata deprivazione sensoriale degli animali; d) contrariamente a quanto ritenuto della difesa – e ribadito nel ricorso per cassazione – le anomalie comportamentali degli animali, analiticamente elencate, erano la diretta conseguenza delle condizioni nelle quali questi erano tenuti.
5.2. – Il secondo motivo di doglianza – con cui si lamentano la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 727 c.p., comma 2, nonche’ vizi della motivazione sul punto – e’ anch’esso inammissibile. La Corte d’appello correttamente basa la sua decisione sulla considerazione che le condotte degli imputati, in relazione alle condizioni in cui gli animali erano mantenuti, hanno determinato in essi rilevanti sofferenze. Si e’ trattato, in altri termini, di precise e consapevoli scelte decisionali di violazione delle corrette regole di tenuta dell’allevamento adottate da soggetti pienamente dotati della competenza tecnica per comprenderne le conseguenze negative sugli animali. E il dolo degli imputati emerge con chiarezza anche dalla corrispondenza scambiata fra gli stessi, che costituisce un elemento di decisivo riscontro.
La difesa ha proposto, per il caso in cui la Corte di cassazione ritenga di non poter addivenire alla richiesta derubricazione, la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 544 ter c.p., in riferimento all’articolo 3 Cost., articolo 27 Cost., comma 3, articolo 117 Cost., comma 1, nonche’ articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui esso punisce piu’ gravemente chi sottopone un animale a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche rispetto a quanto previsto dall’articolo 727 c.p., per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grave sofferenza. Secondo la prospettazione difensiva, per il caso di sofferenze cagionate dalle modalita’ di tenuta degli animali, vi sarebbe una identita’ sostanziale tra la fattispecie delittuosa e quella contravvenzionale; con la conseguenza che per non potrebbero essere disposte sanzioni di diversa gravita’.
La questione e’ manifestamente infondata.
Dalla semplice lettura dell’articolo 544 ter c.p. e articolo 727 c.p., comma 2, emerge che essi si riferiscono a fattispecie diverse e dotate di diversa gravita’. La fattispecie delittuosa punisce chi “cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, e’ caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonche’ dall’ulteriore presupposto della crudelta’ o della mancanza di necessita’. La fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”, senza richiedere la crudelta’ o la mancanza di necessita’, ne’ la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili. Ne consegue che non vi e’ alcuna possibile identita’ fra le due fattispecie, perche’ la seconda, di portata piu’ ampia, rappresenta un’ipotesi residuale rispetto alla prima; e cio’ giustifica sul piano costituzionale la previsione di due ipotesi di reato distinte, nonche’ di sanzioni proporzionate alla loro diversa gravita’.
5.3. – Anche il terzo motivo di doglianza – con cui si denunciano vizi della motivazione quanto al capo B dell’imputazione, riferito ai cani sottoposti ad eutanasia, in relazione al fatto che il consulente tecnico del pubblico ministero aveva ritenuto giustificate alcune delle eutanasie praticate – e’ inammissibile. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata tiene conto della comparazione fra le informazioni contenute nei cartellini identificativi e nelle schede sanitarie dei cani per i quali si e’ stata ritenuta giustificata l’eutanasia e gli analoghi documenti riferiti ai cani per i quali l’eutanasia e’ stata ritenuta ingiustificata, laddove fa proprie le corrette conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero. E la Corte d’appello non ritiene rilevanti, ai fini penali, eutanasie causate da meri errori diagnostici, ma evidenzia con chiarezza i casi nei quali l’eutanasia e’ stata praticata per patologie modeste e dopo periodi di cura troppo brevi, come avvenuto, ad esempio, per le precise e consapevoli scelte aziendali di non curare adeguatamente i cani affetti da demodicosi e di non somministrare flebo a quelli affetti da diarrea (pag. 90-91 della sentenza impugnata). La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto adeguata e coerente anche laddove opera una valutazione globale delle considerazioni delle analitiche conclusioni cui e’ giunto il consulente del pubblico ministero, il quale ha adottato un opportuno approccio prudenziale, giustificando l’operato degli imputati per tutti quei casi in cui vi era dubbio sulla possibilita’ di sottoporre a cure l’animale con esito fausto.
Rispetto a tali analitiche conclusioni, i rilievi contenuti nell’atto di appello e sostanzialmente reiterati con il ricorso per cassazione rappresentano semplicemente un tentativo di proporre un’interpretazione alternativa dei fatti, che – come ben evidenziato dai giudici di merito non tiene conto dei riscontri rappresentati dalla politica aziendale, quale emerge dal complesso dell’istruttoria, nonche’ dall’inequivocabile tenore della corrispondenza sul punto.
6. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
I ricorrenti devono anche essere condannati a rifondere alle parti civili le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile nel grado, come segue: a) in favore di (OMISSIS) Onlus, liquidate in Euro 3.500,00, oltre accessori di legge; b) in favore di (OMISSIS) Onlus, liquidate in Euro 3.500,00, oltre accessori di legge; c) in favore di (OMISSIS), liquidate in Euro 3.500,00, oltre accessori di legge; a) in favore di (OMISSIS), liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

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