In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo’ decidere “de plano” ma deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 5 aprile 2018, n. 15124.

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo’ decidere “de plano” ma deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 409, comma secondo, cod. proc. pen., essendo cio’ funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, la cui inosservanza, pertanto, determina la nullita’ dell’eventuale provvedimento adottato.
Ne consegue che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, pronunciato ai sensi dell’articolo 411 c.p.p., comma 3, e’ nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma.

Sentenza 5 aprile 2018, n. 15124
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SPA parte offesa nel procedimento contro:
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SPA parte offesa nel procedimento contro:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
avverso il decreto del 08/02/2017 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO Di NICOLA;
lette le conclusioni del PG, annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnato il decreto indicato in epigrafe con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Perugia ha disposto, previa declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione proposta dalla persona offesa, l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato e per la sussistenza della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ dei fatti ex articolo 131-bis del codice penale, con riferimento alla notizia di reato di cui all’articolo 171-octies della legge 633 del 1941 in quanto le persone iscritte nel registro degli indagati erano indiziate di aver abusivamente fruito, tramite metodi fraudolenti, della visione dei contenuti della piattaforma televisiva pay-per-view (OMISSIS) facente parte del gruppo (OMISSIS) S.p.A., avvalendosi di un’organizzazione con sede in (OMISSIS) la quale, con sofisticate apparecchiature, era in grado di captare il segnale criptato e quindi di girarlo a coloro che ne facessero richiesta e che pagassero il servizio (illecito) offerto.
Nell’accogliere la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha premesso come l’opponente avesse prospettato di aver ricevuto un grave pregiudizio dalle denunciate condotte, tanto da poter stimare un danno pari a 580.000.000 di Euro, chiedendo, come nuovo atto di indagine, l’escussione di una fonte di prova che riferisse sull’entita’ del danno cagionato dai fatti per i quali era stato instaurato il procedimento penale nonche’ con riferimento a tutte le azioni assunte dall’azienda per contrastare il fenomeno della pirateria.
Il primo giudice, dopo avere affermato la mancanza di pertinenza del tema di prova, sollecitato dall’opponente, con i fatti oggetto del procedimento, ha condiviso, emettendo il decreto di archiviazione de piano, le conclusioni cui era giunto il pubblico ministero circa l’applicabilita’ al caso in esame della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis del codice penale in considerazione delle condotte bagattellari ascritte agli indagati, che avrebbero comportato agli utenti un beneficio economico trascurabile generando al tempo stesso un danno limitatissimo al titolare dei diritti televisivi ed osservando come fosse anche assai dubbia la stessa configurazione dell’ipotesi delittuosa ascritta agli indagati.
1.1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite il comune difensore, hanno presentato una memoria con la quale, condividendo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, ne hanno chiesto la conferma con conseguente rigetto del ricorso.
1.2. Il procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.
2. Per l’annullamento dell’impugnato decreto la societa’ ricorrente, tramite il difensore, articola quattro motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge processuale penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c)) per la violazione degli articoli 409, 410 c.p.p., articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, articolo 127 c.p.p., comma 5, per omessa celebrazione dell’udienza camerale a fronte di rituale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla persona offesa ai sensi dell’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’erronea applicazione di norme processuali penali e vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e)), per la violazione degli articoli 409, 410 e 411 c.p.p., articolo 127 c.p.p., comma 5, per omessa celebrazione dell’udienza camerale a fronte di opposizione con la quale si chiedeva il promovimento dell’azione penale e, comunque, per illogicita’ della motivazione in ordine alla rilevanza del supplemento investigativo richiesto in via subordinata.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonche’ il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)) in relazione agli articoli 131-bis e 133 del codice penale in ordine all’applicabilita’ delle citate norme per avere il giudice per le indagini preliminari ritenuto non abituali e di particolare intensita’ le condotte contestate agli indagati.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’inosservanza delle erronea applicazione della legge penale nonche’ il vizio di motivazione in relazione alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 octies, per avere il giudice per le indagini preliminari erroneamente ritenuto insussistenti gli elementi oggettivi della fattispecie incriminatrice con motivazione peraltro mancante, illogica e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato sulla base dei primi due motivi, che assorbono gli altri.
2. Il provvedimento impugnato risulta viziato, essendo stata la decisione assunta in violazione del principio del contraddittorio.
2.1. Il pubblico ministero ha chiesto al giudice di emettere il decreto di archiviazione per la particolare tenuita’ del fatto, ai sensi dell’articolo 411 c.p.p., comma 1.
E’ il caso di precisare, in via preliminare, che l’archiviazione per la particolare tenuita’ del fatto possiede caratteri di specialita’ rispetto ai modelli di archiviazione originariamente previsti dal codice di rito (archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex articolo 408 c.p.p., archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilita’ o per estinzione del reato o perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, ex articolo 411, comma 1, stesso codice).
La specialita’ dell’istituto e’ si desume dal fatto che, in presenza di una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., l’articolo 411, comma 1 bis, espressamente richiede l’osservanza un particolare meccanismo procedurale, innescato dall’avviso che il pubblico ministero deve dare alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (indipendentemente, dunque, dalla circostanza che quest’ultima abbia o meno chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione al momento della presentazione della notizia di reato o successivamente), le quali, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari in cui indicare, a pena di inammissibilita’, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuita’ del fatto.
Percio’, fatto salvo il caso di inammissibilita’ dell’opposizione, il giudice deve fissare, entro tre giorni, la data dell’udienza in camera di consiglio, svolgendosi il procedimento nelle forme previste dall’articolo 127 c.p.p., e darne avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa cosicche’, dopo aver sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e’ inammissibile, il giudice procede senza formalita’ e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.
Dalla natura speciale del procedimento di archiviazione per la particolare tenuita’ del fatto deriva, in primo luogo, che il giudice non puo’ de piano disporre l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ossia per una causa petendi diversa da quella azionata dal pubblico ministero che, stimando invece fondata la notitia criminis sia pure al cospetto di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma con una lesivita’ ritenuta tenue, ha comunque scelto di non promuovere l’azione penale per essere il fatto sussumibile nella causa di non punibilita’ ex articolo 131-bis del codice penale. Infatti, siccome le parti sono onerate di indicare le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale (l’indagato nella prospettiva di rivendicare l’infondatezza della notizia di reato per non subire gli effetti pregiudizievoli che pure possono scaturire dall’applicazione della speciale causa di non punibilita’ e la persona offesa nella prospettiva di rivendicare l’esistenza di situazioni tali da richiedere l’esercizio dell’azione penale in vista della tutela nel processo penale degli interessi civili che ritenga lesi in maniera rilevante dal reato) e siccome la speciale ipotesi di archiviazione ex articolo 131 bis c.p., deve essere preceduta da un’apposita richiesta, la quale deve essere portata a conoscenza delle parti (indagato e persona offesa), il contraddittorio deve necessariamente svolgersi, previo ingresso del rito camerale, su tale specifica questione.
In secondo luogo, dalla natura speciale di tale ipotesi di archiviazione, deriva che, formulate dalle parti specifiche ragioni di dissenso, il giudice non puo’ de plano sindacare nel merito tali ragioni ma deve, se l’atto di opposizione non e’ inammissibile (perche’ tardivo o perche’ presentato da persona non legittimata o perche’ mancante delle ragioni del dissenso), fissare l’udienza camerale e solo, all’esito, decidere sulla richiesta di archiviazione.
Questa opzione interpretativa trova conferma nella giurisprudenza di legittimita’ che si e’ gia’ espressa sul punto affermando che, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo’ decidere “de plano” ma deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 409, comma secondo, cod. proc. pen., essendo cio’ funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, la cui inosservanza, pertanto, determina la nullita’ dell’eventuale provvedimento adottato (Sez. 5, n. 26876 del 10/02/2016, Pjetrushi, Rv. 267261).
Ne consegue che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, pronunciato ai sensi dell’articolo 411 c.p.p., comma 3, e’ nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma (Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323).
Nel caso in esame, l’opponente aveva specificamente contestato, con l’atto di opposizione (postulando la reiterazione e la pluralita’ delle condotte nonche’ la gravita’ del danno), la presenza dei requisiti che consentivano di ritenere la speciale tenuita’ dei fatti, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., e sulla cui base era stata unicamente fondata la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, formulando una precisa richiesta di indagini suppletive solo su uno degli aspetti (gravita’ del danno) preclusivi, secondo il suo assunto, dell’applicazione agli indagati della causa di non punibilita’.
Il giudice per le indagini preliminari ha invece trattato la sollecitazione investigativa alla stregua dei criteri di giudizio diretti a valutare l’ipotesi, del tutto diversa, dell’archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, esulante dal petitum e dalla causa petendi per le quali era stato investito e pertanto incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato.
3. Da cio’ consegue che, in presenza di una formale opposizione della persona offesa, con cui si articolavano censure proprio in ordine alla impossibilita’ di ritenere il fatto di particolare tenuita’, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto fissare l’udienza prevista dall’articolo 409 c.p.p., comma 2, astenendosi dal disporre l’archiviazione per la ritenuta infondatezza della notizia di reato e risultando del tutto ultroneo da parte sua il riferimento alla non pertinenza delle investigazioni suppletive perche’, siccome con l’opposizione si articolavano solo rilievi sulla particolare tenuita’ del fatto allo scopo di censurare il contenuto della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, egli avrebbe dovuto risolvere ogni questione a seguito dell’udienza camerale.
Si e’, dunque, verificata una violazione di legge che – avendo inciso negativamente sul diritto al contraddittorio e, quindi, sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa dal reato la quale ha indicato le ragioni del dissenso nei confronti di una richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis del codice penale – impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, affetto da nullita’, e la trasmissione degli atti al tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Perugia.

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