Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 febbraio 2018, n. 9069. In caso di abbandono di rifiuti su area demaniale sì alla non punibilità per particolare tenuità del fatto se la quantità non è elevata e l’abbandono non disturba i fruitori della spiaggia (a 100 metri dalla battigia).

In caso di abbandono di rifiuti su area demaniale sì alla non punibilità per particolare tenuità del fatto se la quantità non è elevata e l’abbandono non disturba i fruitori della spiaggia (a 100 metri dalla battigia).

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9069
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/12/2016 della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Corasaniti Giuseppe, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 dicembre 2016, la Corte d’appello di Catanzaro, giudicando sull’appello proposto dall’odierno ricorrente, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 13 marzo 2012, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi quattro di reclusione, ritenendolo responsabile del reato continuato di cui al Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, articolo 6, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210, per avere abbandonato su area demaniale marittima, in due occasioni, rifiuti speciali derivanti da attivita’ di demolizione edilizia per un volume totale di circa tre metri cubi (fatto accertato in (OMISSIS) fino alla data del (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso (OMISSIS), deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3. Con un primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2 c.p. per non avere la Corte di appello assolto l’imputato benche’, dopo la pronuncia di primo grado, con ord. del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, fosse cessato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, con conseguente depenalizzazione del fatto di reato per cui era intervenuta condanna e necessita’ di applicare la piu’ favorevole normativa sopravvenuta ai sensi dell’articolo 2 c.p., commi 2 e 4.

4. Con un secondo motivo si deduce travisamento della prova e manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla valutazione del superamento della soglia di rifiuti (mc. 0,50) richiesta per l’integrazione del reato contestato.

5. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., introdotta nell’ordinamento successivamente alla proposizione dell’appello e di cui l’appellante aveva richiesto l’applicazione con una memoria difensiva depositata nella cancelleria della Corte d’appello prima dell’udienza fissata per la discussione.

Essendo state, lamenta il ricorrente, erroneamente riportate nel verbale dell’udienza di discussione le conclusioni rassegnate dall’appellante – ivi indicate con il richiamo ai motivi d’appello piuttosto che ai motivi indicati nella citata memoria difensiva – nella sentenza impugnata la questione dedotta non e’ stata in alcun modo affrontata e la particolare tenuita’ del fatto sarebbe evidente e desumibile dalla contenuta sanzione irrogata, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione e sospesa alle condizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.

Pur essendo incontestato che, successivamente alla commissione del fatto, e’ cessata l’emergenza rifiuti in Calabria – anche se non in forza dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile indicata dal ricorrente, ma per quanto previsto dallo stesso provvedimento dichiarativo dello stato di emergenza, adottato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 285, articolo 5, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 17 dicembre 2010 la circostanza e’ ininfluente rispetto all’applicabilita’ della citata disposizione incriminatrice. Questa Corte, di fatti, ha ripetutamente affermato che la previsione di cui al Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, avendo natura di norma eccezionale e temporanea, e’ assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 2 c.p., comma 5, e pertanto si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando e’ cessata la situazione emergenziale da essa presupposta (Sez. 3, n. 40654 del 22/03/2016, Cirlincione, Rv. 267972; Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014, Matei e a., Rv. 258318).

Nella motivazione della sentenza da ultimo citata si legge che tali caratteristiche “emergono chiaramente dal tenore e dalle finalita’ delle disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, prevedendo conseguentemente misure straordinarie temporanee, tra le quali figurano una disciplina sanzionatoria che indica pene sensibilmente piu’ afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, la trasformazione di violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale. Cio’ comporta, quale conseguenza, l’applicazione della disciplina derogatoria di cui all’articolo 2 c.p., comma 5, finalizzata, come e’ noto, a salvaguardare l’efficacia delle leggi eccezionali o temporanee”.

Puo’ aggiungersi – reputa il Collegio – che, nel dichiarare l’infondatezza di plurime questioni di legittimita’ costituzionale sollevate con riguardo alle previsioni incriminatrici di cui al Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, lettera a) e d), il giudice delle leggi ha condivisibilmente osservato che “le norme censurate non appartengono alla categoria delle cosiddette “norme penali in bianco” (…) in quanto in esse la fattispecie criminosa e’ compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell’autorita’ governativa, e’ solo una condizione di fatto per l’applicabilita’ delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in se’ e per se’ completo ed autosufficiente…(un) atto amministrativo a carattere generale, che funge da presupposto per l’applicabilita’ delle sanzioni penali previste dalle norme censurate (…)suscettibile di valutazione, sotto il profilo della legittimita’, da parte dei giudici ordinari e di quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze” (Corte cost., sent. 24 febbraio 2010, n. 83). Reputa dunque il Collegio, che laddove cessi la dichiarazione dello stato di emergenza, non si ha – a rigore – un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo e non viene dunque neppure in considerazione l’articolo 2 c.p., posto che “la disciplina relativa alla successione delle leggi penali (articolo 2 c.p.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicche’ il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto” (Sez. 3, n. 18193 del 12/03/2002, Pata, Rv. 221943). In questo caso non v’e’ stata successione di provvedimenti amministrativi e la cessazione dello stato di emergenza e’ conseguita al semplice spirare del termine quale da ultimo prorogato, cio’ che ne’ ha modificato il precetto della norma incriminatrice, ne’ ha fatto venire meno il disvalore penale dei fatti illeciti precedentemente commessi nelle zone (e nei periodi) in cui sussisteva lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

2. Manifestamente infondato, oltre che generico, e’ anche il secondo motivo. La sentenza impugnata motiva adeguatamente circa il superamento della soglia di rilevanza penale dell’abbandono di rifiuti richiamando il verbale di sequestro nel quale – come gia’ si osserva nella conforme decisione di primo grado – si da’ atto che la quantita’ di rifiuti abbandonata dall’imputato e’ stata accertata essere pari a circa 3 metri cubi, la meta’ dei quali riversati in occasione del primo trasporto. Il ricorrente non contesta la correttezza del dato probatorio indicato dai due giudici di merito, ne’ contesta specificamente le modalita’ con cui l’accertamento quantitativo fu fatto dai militari operanti, vale a dire in base ad un elemento obiettivo quale quello della capienza del cassone del rimorchio che al momento dell’intervento l’imputato stava conducendo, limitandosi ad opporvi calcoli che giustamente i giudici di merito hanno definito arbitrari, poiche’ effettuati sulla base di mere dichiarazioni dell’imputato sfornite di appiglio probatorio.

3. E’ invece fondato il terzo motivo.

Il ricorrente ha allegato al ricorso copia della memoria difensiva (che risulta effettivamente depositata nella Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro in data 15 novembre 2016, vale a dire almeno 15 giorni prima dell’udienza di discussione fissata per il 22 dicembre 2016) con cui aveva dedotto quale ulteriore motivo d’appello, in via subordinata, la richiesta di pronuncia di sentenza assolutoria per particolare tenuita’ del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p.. Essendo detta disposizione entrata in vigore, con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, successivamente alla proposizione dell’appello, deve innanzitutto ritenersi al proposito ammissibile la presentazione di un nuovo motivo d’impugnazione al di la’ dei limiti (circa l’identita’ dei capi e dei punti della decisione) ricavabile dal disposto di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 4, come questa Corte ha gia’ avuto modo di argomentare allorquando, affermando il principio secondo cui la questione dell’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. non puo’ essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’articolo 609 c.p.p., comma 3, se il predetto articolo era gia’ in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello, ha ritenuto che il tema ben puo’ essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Trattandosi di questione nel caso di specie formalmente e tempestivamente dedotta nel termine di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 4, ed avendo il difensore dell’imputato concluso, all’udienza del 22 dicembre 2016 avanti alla corte territoriale, per “l’accoglimento dei motivi di appello” – per tali dovendosi considerare, in difetto di chiara e contraria specificazione, non soltanto quelli dedotti con l’atto d’impugnazione, ma anche quelli nuovi presentati ai sensi della richiamata disposizione con la memoria difensiva depositata il 15 novembre 2016 – il giudice del gravame aveva l’obbligo di esaminarla.

Nel caso di specie, invece, risulta dalla sentenza impugnata che la Corte di appello non si sia in alcun modo posta il problema dell’esame di quella questione, neppure menzionata quale motivo d’appello nella stringata motivazione e comunque non oggetto di alcun contrario rilievo in termini di non particolare tenuita’ del fatto sottoposto a giudizio.

Trattandosi di reato che per i limiti edittali rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 131-bis c.p.p., di fatto in concreto non particolarmente grave (come anche si ricava dal trattamento sanzionatorio adottato), commesso da imputato che il giudice di primo grado qualifica assolutamente incensurato, il motivo d’appello per cui ricorre omessa motivazione non puo’ dirsi manifestamente infondato, sicche’ non puo’ farsi applicazione del principio secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato” (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia e a., Rv. 256314). Ne’ appare nella specie ostativo il requisito di legge della non abitualita’ della condotta, tenendo conto del fatto che – pur essendo stata contestata la continuazione in relazione ai due episodi di abbandono di rifiuti, peraltro neppure valorizzata dal giudice di merito, che ha applicato la pena per un unico fatto, senza operare l’aumento di cui all’articolo 81 c.p. – i fatti, si legge nella sentenza di primo, sono stati commessi lo stesso giorno, a breve distanza l’uno dall’altro (il primo alle ore 17.10 ed il secondo alle ore 19.30). Anzi la condotta e’ stata espressamente ritenuta occasionale dallo stesso giudice di primo grado, che proprio per questo ha concesso le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la circostanza che si trattava dei materiali di risulta di un piccolo lavoro di manutenzione straordinaria eseguito presso l’abitazione del sig. (OMISSIS). Del resto, per un verso la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. puo’ essere dichiarata anche in presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, giacche’ quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualita’ nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. 2, Sentenza n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello), per altro verso il (OMISSIS) avrebbe commesso al piu’ due illeciti, sicche’ vale il principio secondo cui, ai fini del presupposto ostativo in parola, il comportamento e’ abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

Per contro, non puo’ neppure richiamarsi l’opposto principio secondo cui “la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131-bis c.p., nel giudizio di legittimita’, puo’ essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine” (Sez. 1, sent. n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). Ed invero, se da un lato deporrebbero in tal senso la natura dei rifiuti (consistenti in materiali pietrosi derivanti da attivita’ di demolizione edilizia), la non elevata quantita’ (comunque non di molto superiore alla soglia di punibilita’ prevista dalla legge), la circostanza che l’abbandono non sia stato ritenuto tale da arrecare molestia ai fruitori dell’area demaniale marittima (essendo l’imputato stato per tale ragione assolto gia’ primo grado dalla contravvenzione di cui all’articolo 674 c.p. che gli era stata ulteriormente contestata), d’altro lato la pena inflitta, pur non elevata, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione e sospesa alle condizioni di legge, si e’ discostata dal minimo edittale, probabilmente valorizzandosi il fatto che il reato e’ stato commesso sul demanio marittimo, a 100 metri di distanza dalla battigia. Questi elementi di opposto segno dovranno dunque essere valutati dalla Corte d’appello ai fini del giudizio richiesto e non effettuato – sulla sussistenza della speciale causa di non punibilita’.

L’impugnata sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l’esame della questione.

Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato, sicche’ nel giudizio di rinvio non si potra’ dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, non decorrendo la stessa successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e a., Rv. 267590; Sez. 3, sent. n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434). Permane altresi’ la statuizione sulla confisca, trattandosi di confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della questione sulla causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Rigetta nel resto il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *