Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 novembre 2017, n. 53135. La convivenza stabile tra due partner, di cui uno minore di anni 16, che compiono atti sessuali consenzienti integra un elemento costitutivo del delitto punito dall’art. 609 quater, comma 1, n. 2, c.p.

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La norma infatti, ad avviso del ricorrente, tutela i soggetti “deboli” di una relazione non paritaria; al contrario tra il ricorrente e la parte offesa il rapporto era paritario (fidanzati o gia’ coniugi per la cultura degli stessi). Invero la motivazione si limita a valorizzare per l’affermazione di penale responsabilita’ la convivenza quale rapporto stabile, con intenti volti al matrimonio ed alla sola formazione della famiglia.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il problema posto dal ricorso e’ di solo diritto, infatti non si contesta la convivenza more uxorio tra i due.
Ritiene il ricorrente che la ratio della norma incriminatrice sia quella di punire gli atti sessuali commessi nell’ambito di un rapporto di convivenza non paritario, di un rapporto di convivenza cioe’ connaturato da una supremazia del soggetto attivo, nel senso che il soggetto minore deve versare in una “situazione di soggezione”, anche morale; deve sussistere, cioe’ una situazione di preminenza, di autorevolezza del soggetto attivo. Situazione idonea quindi a condizionare e a suggestionare il minore di 16 anni.
4. 1. Una premessa e’ necessaria, il rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo del reato e quello passivo – pure rappresentato nel ricorso, quale causa di esclusione del reato (matrimonio rom anche con gravidanza: nella cultura rom e’ ammesso il matrimonio anche con minori di 14 anni, spesso avuncolato, zio/zia e nipote) – non rileva, poiche’ ai sensi dell’articolo 84 c.c., commi 1 e 2: “I minori di eta’ non possono contrarre matrimonio”.
Sul matrimonio rom infatti la giurisprudenza ha sempre ritenuto la sua non validita’ nell’ordinamento italiano, quindi a maggior ragione con una minore di anni 16: “In tema di espulsione dello straniero, la causa di esclusione della espulsione prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera d), nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza dell’espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi invero una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l’interesse nazionale al controllo dell’immigrazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con il quale era stata accolta la impugnazione del decreto di espulsione di un extracomunitario coniugato con rito “rom”, e convivente, con una donna in stato di gravidanza, non potendosi attribuire rilevanza giuridica in questo o quell’ordinamento statuale al matrimonio “rom”, neppure come unione di fatto regolata)”. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22305 del 27/09/2013, Rv. 627927 – 01).
La norma civile coincide con quella penale, ritenendo che prima dei 16 anni non sussiste una capacita’ a contrarre matrimonio o a convivere con l’esclusione della punibilita’ (per il consenso) dei rapporti sessuali di coppia, more uxorio.
4. 2. L’articolo 609 quater cod. pen. prevede una tutela crescente e differenziata per eta’: al di sotto dei 14 anni si considera reato, anche se compiuto con il consenso, l’atto sessuale con minori (con la eccezione dell’articolo 609 quater c.p., comma 3, relativo ad atti sessuali con un minorenne di 13 anni (compiuti) non punibili se la differenza di eta’ e’ di 3 anni); quindi la capacita’ sessuale – il valido consenso – si raggiunge a 14 anni, e nei rapporti tra coetanei anche a 13 anni compiuti.
Per particolari situazioni (tra i quali la convivenza, articolo 609 quater c.p., comma 1, n. 2) il legislatore ha alzato l’eta’, a 16 anni, per il valido consenso agli atti sessuali: quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo una relazione di convivenza.
Solo l’articolo 609 quater cod. pen., comma 2, – maggiori di 16 anni – richiede “l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione”, non anche il comma 1, n. 2 – minori di 16 anni -.
Conseguentemente la convivenza (more uxorio) anche tra fidanzati di un maggiorenne quale l’imputato con una minore di anni 16, viene sanzionata dal legislatore a prescindere dalla realizzazione di condotte correttive o induttive e dall’abuso di una posizione dominante o autorevole, mentre la posizione di potere (non paritaria) assume specifica rilevanza solo nel caso dei soggetti passivi del reato che hanno compiuto gli anni 16, ex articolo 609 quater c.p., comma 2.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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