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L’articolo 13 ha una doppia previsione, una di natura sostanziale – il pagamento del debito che estingue il fatto-reato commesso prima della sua entrata in vigore – e una processuale – il pagamento prima dell’apertura del dibattimento -“).
Non puo’ ritenersi una causa sopravvenuta di non punibilita’ parzialmente processuale (relativamente al termine entro il quale deve essere tenuto il comportamento del reo), in quanto il termine – come visto – e’ connaturale e strutturale alla stessa causa di non punibilita’, a volte riferito al processo e altre volte a termini extraprocessuali.
4. Nel nostro caso il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello l’applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 3, ovvero il rinvio in relazione alla rateizzazione in corso, ai fini dell’integrale pagamento e dell’applicazione della causa di estinzione del reato. Il rinvio e’ stato negato dalla Corte di appello: “In primo luogo non puo’ trovare positiva valutazione la richiesta di rinvio per beneficiare della non punibilita’ riservata al contribuente che abbia provveduto al versamento di tutte le somme dovute. Nessuna delle facilitazioni previste dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, contempla infatti la possibilita’ per l’imputato – che nemmeno puo’ derivargli da un’interpretazione estensiva, inibita dal dato letterale della norma e dall’eccezionalita’ del rimedio – di giovarsi di un meccanismo che puo’ trovare ingresso unicamente alle soglie del dibattimento di primo grado”. La Corte di appello non si pone proprio il problema della applicabilita’ della norma ai processi in corso (articolo 2 c.p.). Invece, come sopra visto, la norma deve applicarsi ai processi in corso al momento della modifica del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, ad opera del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (in G.U. 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.).
Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 3, prevede del resto un rinvio dovuto (“e’ dato”) nelle ipotesi di rateizzazione in corso, come nel caso in giudizio: “Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 13 bis, e’ dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e’ sospesa. Il giudice ha facolta’ di prorogare tale termine solo una volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario…”.
Solo il secondo termine e’ facoltativo, se ritenuto necessario dal giudice, non il primo.
Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di non punibilita’ contemplata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 11 – per la quale i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – e’ applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era gia’ stato aperto il dibattimento, e quindi deve concedersi il termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario, per il pagamento del debito residuo; termine obbligatorio e non facoltativo come il secondo termine di tre mesi”.
5. Implicando una questione di fatto, la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, affinche’ valuti se sussiste l’integrale pagamento dei debiti tributari, comprensivo altresi’ delle sanzioni amministrative e degli interessi, in applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13.
6. Il motivo ulteriore e’ manifestamente infondato. E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel reato di omesso versamento di Iva (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter) ai fini dell’esclusione della colpevolezza e’ irrilevante la crisi di liquidita’ del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.
(Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Saibene, Rv. 258595; ex multis, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128). Il ricorso, quindi, nel resto deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
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