In tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di non punibilità contemplata dall’articolo 13 del Dlgs n. 74 del 2000 è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento, e quindi deve concedersi il termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario, per il pagamento del debito residuo; termine obbligatorio e non facoltativo come il secondo termine di tre mesi.
Sentenza 20 novembre 2017, n. 52640
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CUOMO LUIGI, che ha concluso per: “Inammissibilita’ del ricorso”;
Udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per: “Accoglimento del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di appello di Milano, del 30 novembre 2016, e’ stata confermata la decisione del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2014, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi 5 di reclusione relativamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, (omesso versamento IVA per Euro 337.517,00); reato commesso il (OMISSIS), anno di imposta 2009.
2. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 3, articolo 2 c.p., e articolo 3 Cost.; vizio di motivazione sul punto della retroattivita’ della legge piu’ favorevole.
Secondo l’accordo di rateizzazione stabilito con l’agenzia delle entrate (in data antecedente la modifica del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13) il debito tributario sara’ estinto mediante pagamento dell’ultima rata il (OMISSIS). La Corte di appello rigettava l’istanza di rinvio proposta ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 3, ritenendo che la causa di non punibilita’ del pagamento riguardava solo coloro che estinguevano il debito, prima dell’apertura del dibattimento; normativa quindi non applicabile, per la Corte di appello, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015.
Il pagamento esclude la rilevanza penale della condotta, e quindi il pagamento incide sulla necessita’ stessa di irrogare una sanzione, non solo sul quantum della sanzione. Il pagamento elimina l’offensivita’. La non applicabilita’ della norma ai processi in corso, alla data di entrata in vigore della norma, lederebbe il principio di uguaglianza (Cass. sez. 3, 28 settembre 2016, 40314).
L’articolo 13, nella sua nuova formulazione e’ entrato in vigore tra il giudizio di primo grado e quello di appello, quando il contribuente aveva gia’ fatto domanda di rateizzazione, mediante l’accordo con l’agenzia delle entrate.
La legge piu’ favorevole deve essere applicata retroattivamente.
2.2. Violazione di legge, articolo 27 Cost. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter; motivazione contraddittoria ed illogica sull’elemento soggettivo del reato.
A fronte di una obiettiva e comprovata carenza di liquidita’ e’ stato omesso il pagamento; emerge dal dibattimento che dal 2008 la ditta del ricorrente versava in una difficile situazione di dissesto economico e finanziario, anche per un rifiuto degli istituti di credito di un affidamento di circa un milione di Euro. Il ricorrente si trovo’ a scegliere se pagare i fornitori o adempiere il debito tributario. Si pagarono i fornitori, per consentire la sopravvivenza dell’azienda. Il versamento dell’IVA avrebbe condotto al fallimento dell’azienda. Con il rinvio degli adempimenti tributari l’azienda non e’ fallita.
Manca pertanto il dolo nella condotta del ricorrente.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato, relativamente al primo motivo; inammissibile nel resto, per manifesta infondatezza e genericita’.
In tema di reati tributari, la causa di non punibilita’ contemplata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 11 – per la quale i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – e’ applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era gia’ stato aperto il dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto ammissibile la rilevabilita’ della suddetta causa di non punibilita’ anche nel giudizio di legittimita’, rinviando al giudice di merito per la valutazione circa la sussistenza in concreto delle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13). (Sez. 3, n. 15237 del 01/02/2017 – dep. 28/03/2017, Volanti, Rv. 26965301; vedi anche Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016 – dep. 28/09/2016, Fregolent, Rv. 26780701).
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