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Del resto i confini della aggressivita’ sessuale con la patologia comportante vizio totale o parziale di mente sono quanto mai labili: “I confini della degenerazione patologica e della normalita’ nel delitto sessuale sono quanto mai labili. E anche vero che l’interdipendenza tra fattori fisici e coefficienti di natura psicologica nel campo della sessualita’ e’ di ostacolo alla apodittica affermazione che talune manifestazioni di sessualita’ siano sempre espressione di stati passionali o emozionali. Neppure puo’ escludersi che lo stato emotivo sia dovuto ad alterazioni temporanee del processo determinativo della volonta’ per l’influenza di fattori emotivi ed a sfondo patologico. In questi ultimi casi e evidente che l’applicazione giudiziaria debba tener conto di codeste cause organiche morbose della deviazione sessuale. Puo’ infine il delitto sessuale essere espressione di particolare aggressivita’ e percio’ manifestazione di costituzione delinquenziale, di tendenza, di predisposizione da valutarsi sul piano complessivo non solo dell’imputabilita’, ma della colpevolezza, della capacita criminale e di quella sociale” (Sez. 3, n. 2439 del 25/08/1964 – dep. 11/11/1964, POLACCI, Rv. 9931701).
Tuttavia nel caso in giudizio non risulta una richiesta di perizia psichiatrica da parte dell’imputato, e ne’ i giudici d’ufficio hanno disposto accertamenti (anche perche’ sono mancati motivi di appello sul punto).
L’omessa richiesta di perizia sulla capacita’ di intendere e di volere, nel corso del giudizio di merito, rende palesemente inammissibile il motivo in sede di legittimita’, poiche’ per la determinazione sulla necessita’ o no della perizia necessitano valutazioni di merito – di fatto (come sopra visto) incompatibili con il giudizio di legittimita’.
Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “La richiesta di perizia psichiatrica per l’accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non e’ in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l’imputato abbia la piena capacita’ di intendere e di volere; spetta tuttavia al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l’esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivato, l’ammissione della richiesta di perizia psichiatrica, anche in relazione alle modalita’ e alla serialita’ reiterata nel tempo delle condotte di aggressione alla sfera sessuale, e alla lucida e intelligente azione di adescamento compiuta con metodi fraudolenti che in concreto potrebbe risultare inconciliabile con un vizio di mente, parziale o totale; tuttavia se nessuna richiesta e’ effettuata ai giudici di merito, e nessun accertamento e’ stato disposto d’ufficio, la relativa questione risulta inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimita’, in quanto sono necessarie valutazioni di merito sopra viste – incompatibili con il giudizio di legittimita’”.
8. Sul trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha adeguatamente motivato ritenendo non concedibile nel massimo la riduzione di pena “… esclusa fermamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione dei precedenti penali dello (OMISSIS), comunque denotanti personalita’ adusa alla violazione delle regole di buona condotta, la pena dalla quale partire per operare la sintetica riduzione per la fattispecie tentata del delitto aggravato… viene fissata in misura superiore al minimo edittale del delitto consumato (anni 7 invece di anni 6); la riduzione ex articolo 56 c.p. non puo’ essere massima, vale a dire di 273; invero, benche’ l’attivita’ sessuale vera e propria non fosse iniziata, la condotta criminosa si e’ protratta per ore, con la sofisticata preparazione del delitto (invito con un pretesto, sistemazione nella camera da letto, visioni di immagini relative a rapporti omosessuali, somministrazione subdola del farmaco, rimozione delle scarpe con approfitta mento di circostanze di luogo – abitazione privata- per agire indisturbato); si riduce, pertanto la pena principale ad anni 3 e mesi 3 di reclusione, diminuita di 173 ad anni 2 e mesi 2 in ragione del rito prescelto”.
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