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4. 1. Nel nostro caso le analisi delle due decisioni (conformi) sono precise, puntuali e rigorose nell’affrontare l’attendibilita’ della persona offesa, e individuano anche precisi riscontri (anche se non necessari), quali l’arrivo a casa del ricorrente del padre della fidanzata della parte offesa (il ragazzo aveva chiesto aiuto, comprendendo di essere stato narcotizzato) e le negazioni reiterate della presenza del ragazzo in casa; il ricorrente solo alla minaccia di intervento dei Carabinieri ammette la presenza in casa del ragazzo. Il (OMISSIS) (padre della fidanzata della parte offesa) insieme a (OMISSIS) direttamente ha constatato le condizioni del ragazzo che non era in grado di reggersi da solo, ne’ di rispondere alle domande che gli venivano rivolte. La Corte di appello logicamente motiva, senza contraddizioni, che non di errore di scambio della tazza del the – con dentro il narcotico – si era trattato, ma di somministrazione volontaria per il compimento di atti sessuali, al momento dell’incoscienza totale del ragazzo, che quindi non era assolutamente consenziente. Infatti egli aveva sempre rifiutato le proposte del ricorrente. Infine le dichiarazioni degli altri ragazzi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) sulla medesima esperienza di incoscienza subita in compagnia del ricorrente. Nel ricorso si sostiene che i due ragazzi non abbiano riferito con certezza della somministrazione di alcol e di narcotici, ma si limita ad una contestazione generica sulla motivazione della decisione, e del resto non allega i verbali delle deposizioni.
Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilita’, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione. (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 – dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 26980101).
5. Il ricorrente, quindi, nel suo ricorso esprime solo dubbi soggettivi, ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimita’ (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: “La regola dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se e’ possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalita’ e plausibilita’, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimita’, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioe’ desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali”).
6. Adeguata, e senza contraddizioni o manifeste illogicita’, e’ la motivazione sulla applicabilita’ o no della minore gravita’, articolo 609 bis c.p., comma 3, in quanto la Corte di appello, applica correttamente i principi in materia derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e valuta il livello complessivo di offensivita’ del fatto “…dovendosi tener conto oltre al limitato livello di sviluppo psico fisico della vittima, ancora minorenne ed alla notevole coartazione esercitata con la somministrazione del narcotico soprattutto del fatto che il (OMISSIS) non aveva mostrato alcun interesse per i rapporti omosessuali”.
In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravita’ di cui all’articolo 609 bis c.p., u.c., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalita’ esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’eta’, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante e’ sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravita’.
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la reiterazione degli abusi nel tempo, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, possa essere compatibile con la “minore gravita’” del fatto). (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 – dep. 22/02/2016, P.G. in proc. D, Rv. 26627201).
7. Molto genericamente il ricorrente ritiene l’omissione di accertamenti sulla sua capacita’ di intendere e di volere, che avrebbero dovuto effettuarsi d’ufficio, pure in presenza di un giudizio abbreviato.
La richiesta di perizia psichiatrica per l’accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non e’ in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l’imputato abbia la piena capacita’ di intendere e di volere; spetta tuttavia al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l’esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimita’, la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica. (Fattispecie di giudizio abbreviato per reati sessuali, nella quale la S.C. ha ritenuto non illogico il rigetto della richiesta di perizia formulata dalla difesa in sede di discussione, fondato dal giudice di merito sulla rilevata mancanza di relazione fra i comportamenti sessuali accertati e l’esistenza di patologie o disturbi incidenti sulla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato). (Sez. 3, n. 55301 del 22/09/2016 – dep. 30/12/2016, H, Rv. 26853201).
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