Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42574. In caso di reato di lesione personale commesso in occasione di maltrattamenti

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2. Avverso la predetta decisione l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo ed in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa (gia’ legata sentimentalmente al ricorrente ed evidentemente in preda alla gelosia per la nuova relazione dell’ex compagno, si’ da essere indotta da cio’ ad incrementare nel tempo le dichiarazioni accusatorie a carico dell’imputato), e’ stata dedotta l’illogicita’ della motivazione al fine della verifica dell’attendibilita’ della denunciante, laddove era stato riconosciuto un sentimento di gelosia che, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, era idoneo ad originare un risentimento e non un sentimento favorevole.
2.2. Col secondo motivo e’ stata contestata l’applicazione dell’aggravante del nesso teleologico quanto al delitto di lesioni personali, laddove il fatto di lesioni giudicate guaribili in sette giorni doveva considerarsi elemento costitutivo delle condotte maltrattanti.
In ogni caso doveva essere esclusa l’aggravante del nesso teleologico, che presupponeva la distinzione tra le azioni costitutive dei diversi reati.
2.3. Col terzo motivo e’ stata dedotta l’illogicita’ della riconosciuta aggravante dei futili motivi, la cui esistenza non e’ stata mai ravvisata nel corso del processo, dal momento che non era stata chiarita la causale del litigio nel corso del quale l’ (OMISSIS) aveva riportato lesioni refertate nell'(OMISSIS).
2.4. Col quarto motivo infine, quanto alla procedibilita’ d’ufficio per il delitto di tentata violenza sessuale, e ritenuto avvinto da nesso teleologico col delitto di maltrattamenti, il ricorrente ha osservato che difettavano i requisiti per detta procedibilita’, atteso che l’accertamento incidentale del reato sessuale faceva venire meno la tutela della riservatezza qualora fosse stato connesso a reati perseguibili d’ufficio, laddove al contrario il tentativo di pretesa violenza era emerso nell’ambito di attivita’ conciliativa per reati perseguibili a querela. In ragione di cio’, doveva pronunciarsi annullamento senza rinvio perche’ l’azione penale non doveva essere iniziata.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito indicati.
4.1. In relazione al primo motivo di censura, con motivazione certamente non illogica la Corte territoriale ha dato conto dell’esistenza del reato di maltrattamenti (peraltro l’odierno ricorrente non ha mai contestato la sussistenza dei singoli eventi, sia pure sottolineandone l’episodicita’ e quindi l’impossibilita’ di tenerne complessivamente conto nell’unico reato contestato), fornendo altresi’ giustificazione adeguata e non incongrua alla condotta della parte offesa che, probabilmente ancora legata affettivamente all’odierno ricorrente, si era progressivamente risolta ad esternare i comportamenti dell’uomo (il quale appunto non ha inteso negare gli episodi violenti), assumendo consapevolezza via via crescente che si trattava del solo modo di venire a capo di una situazione dolorosa ed ormai definitivamente incrinata.
Si’ che il contestato riferimento alla gelosia, quale sentimento che avrebbe ulteriormente corroborato di attendibilita’ le dichiarazioni della persona offesa, trova coerente giustificazione nella complessiva descrizione della personalita’ della donna e del suo atteggiarsi nei confronti dell’ex compagno, nei confronti del quale í sentimenti provati l’avevano indotta ad inizialmente tacere quella pluralita’ di episodi negativi infine emersi nelle successive dichiarazioni.
In ogni caso, peraltro, il provvedimento impugnato non e’ stato oggetto di rilievo laddove si e’ soffermato sulla mancata contestazione dei singoli fatti di maltrattamenti, ne’ per vero, salvo quanto si dira’ infra, le dichiarazioni della donna – nella descrizione della sua vita al fianco del (OMISSIS) – sono state fatte in se’ oggetto di rimostranza da parte del ricorrente.
4.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, rappresenta insegnamento costante che non appare configurabile la circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte (Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013, A., Rv. 256312; Sez. 6, n. 5738 del 19/01/2016, R., Rv. 266122).

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