Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56435. In riferimento al delitto paesaggistico di cui all’art. 181, co. 1-bis, d. lgs. n. 42 del 2004, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di permesso di costruire

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Mentre in precedenza, dunque, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale, laddove, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1-bis veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all’area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati attraverso il ricorso allo strumento provvedimentale, sia quelli vincolati per legge. L’unica ipotesi di delitto residuata, pertanto, concerne i lavori eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis.
2.2. Nel caso in esame, alla stregua della nuova formulazione della norma conseguente alla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, l’esecuzione delle opere deve ritenersi attratta nella fattispecie contravvenzionale di cui all’articolo 181, comma 1, atteso che le stesse – consistenti nell’ampliamento di un balcone-terrazzino, delle dimensioni di 2 metri per 6,30 circa, con chiusura parziale dello spazio sottostante – hanno comportato aumenti volumetrici pacificamente non superiori ai mille metri cubi.
Ne consegue che, a seguito della riqualificazione dei fatti contestati al capo b) come illecito contravvenzionale, deve dichiararsi, anche in relazione agli stessi, come gia’ per il reato di cui al capo a), il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, maturata, anche tenuto conto dei periodi di sospensione pari a 8 mesi e 17 giorni, il 31/08/2015.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato contestato al capo b) estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell’ordine di rimessione in pristino (v. Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013, dep. 18/12/2013, Criscuolo, Rv. 257916). I restanti motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, devono, conseguentemente, ritenersi assorbiti.
4. La natura non particolarmente complessa delle questioni poste e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perche’ il residuo reato di cui al capo b) e’ estinto per prescrizione.
Revoca l’ordine di rimessione in pristino.
Motivazione semplificata.

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