Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56435. In riferimento al delitto paesaggistico di cui all’art. 181, co. 1-bis, d. lgs. n. 42 del 2004, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di permesso di costruire

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1. Con sentenza del Tribunale di Matera in data 15/05/2014, (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati alla pena di un mese di arresto e di 35.000 Euro di ammenda in quanto riconosciuti colpevoli del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c), per avere realizzato, presso l’immobile di loro proprieta’ sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di permesso di costruire, l’ampliamento di un balcone-terrazzino, delle dimensioni di 2 metri per 6,30 circa, con chiusura parziale dello spazio sottostante (capo a); nonche’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, per avere realizzato le opere predette in assenza del prescritto nulla osta (capo b); fatti accertati in (OMISSIS). Con lo stesso provvedimento erano stati disposti la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dell’immobile.
2. Con sentenza emessa in data 15/01/2016, la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiaro’ non doversi procedere in relazione al reato contestato al capo a) per essersi lo stesso estinto per prescrizione, per l’effetto rideterminando la pena in venticinque giorni di arresto e di 30.000 Euro di ammenda, con revoca dell’ordine di demolizione.
2. Avverso la sentenza d’appello hanno personalmente proposto distinti ricorsi per cassazione gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo due motivi di impugnazione, peraltro perfettamente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in particolare dell’articolo 157 c.p. e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, atteso che il dies a quo del termine prescrizionale, dalla sentenza individuato nella data del sopralluogo, avrebbe dovuto essere collocato in un momento anteriore, avendo gli accertatori riscontrato, in quel frangente, che le opere erano state ormai ultimate.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), l’omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’eccessivo carico sanzionatorio.
3. In data 7/03/2017, la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria contenente “motivi aggiunti”, con i quali, oltre a ribadire e ad articolare ulteriormente le censure gia’ dedotte in sede di ricorso introduttivo, e’ stata eccepita la illegittimita’ del mantenimento della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive. Cio’ in quanto la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione del reato edilizio contestato al capo a), aveva, in realta’, revocato l’ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. Occorre osservare, preliminarmente, che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1-bis, (Codice dei beni culturali del paesaggio), nella seguente parte: “a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed”.
Pertanto, l’attuale formulazione dell’articolo 181 del Codice dei beni culturali e’ la seguente: “1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita’ di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e’ punito con le pene previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c). 1-bis. La pena e’ della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

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