In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi (art. 178 del d.lgs. 152/06). Inoltre, il reato di cui all’art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma.

Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56275
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/03/2016 del TRIBUNALE di MACERATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA RAMACCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CANEVELLI PAOLO che ha concluso per l’inammissibilita’.
Udito il difensore che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza dell’11/3/2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 192 e 256 e lo ha condannato alla pena dell’ammenda, perche’, in concorso con (OMISSIS) (la quale definiva la propria posizione, nel medesimo processo, mediante oblazione) quali legali rappresentanti della ” (OMISSIS) S.a.s.” effettuavano, da un allevamento di bovini, lo sversamento sul terreno di rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido, provenienti dall’attivita’, con successiva immissione per percolazione in acque superficiali (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che soggetto attivo del reato contestato deve ritenersi il titolare dell’azienda che, oltre a figurare formalmente come tale, sia di fatto anche responsabile della effettiva gestione, curandone ogni aspetto.
Aggiunge che, nel suo caso, l’attuale posizione di socio accomandatario gli sarebbe stata attribuita al solo fine di meglio procedere alle contrattazioni con terzi, mentre l’effettiva responsabile dell’attivita’ sarebbe la moglie, sicche’ il suo ruolo dovrebbe ritenersi sovrapponibile a quello di un mero mandatario con rappresentanza, la cui presenza in azienda all’atto del controllo era del tutto casuale, essendo egli impegnato a tempo pieno ed in altri luoghi nell’attivita’ di altra societa’ della quale e’ legale rappresentante.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, osservando che il Tribunale avrebbe travisato i contenuti delle dichiarazioni testimoniali rese dalla figlia, la quale avrebbe chiaramente specificato che l’effettiva gestione dell’azienda faceva capo alla madre.
4. Con un terzo motivo di ricorso evidenzia la particolare tenuita’ del fatto, ritenendo applicabile, nella fattispecie, l’articolo 131-bis c.p., indipendentemente da una formale richiesta dell’imputato e lamenta, in ogni caso, l’eccessivita’ della pena.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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