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Per quanto qui interessa, ad (OMISSIS) era contestato (in concorso con (OMISSIS) – stralciato) il reato (capo 1) di cui all’articolo 292, e articolo 295, comma 3, testo unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale 23 gennaio 1973, n. 43, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 70, e articolo 110 c.p.” perche’ in concorso tra loro, l’Elson (come effettivo e sostanziale proprietario e armatore dello yacht denominato Limoncello), l’ (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) Srl (societa’ interposta fittiziamente alla reale proprieta’), sottraevano al pagamento dei diritti di confine dovuti per l’importazione dell’imbarcazione denominata Limoncello, avente nominativo internazionale IFPP2, per una somma complessiva di Euro 420.000,00 pari all’IVA all’importazione dovuta sul prezzo di acquisto di Euro 2.100.000,00. In Genova ottobre 2005; nonche’ (sempre in concorso con (OMISSIS) stralciato) il reato (capo 2) previsto dall’articolo 640, comma 2, punto 1 in relazione all’articolo 110 c.p., perche’, in concorso tra loro, (OMISSIS) in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) come effettivo e sostanziale proprietario e armatore della suddetta imbarcazione denominata (OMISSIS), con artifici e raggiri costituiti dal rappresentare falsamente al momento della Iscrizione sul Registro Internazionale la destinazione commerciale del M/Y citato inducevano in errore i competenti pubblici ufficiali conservatori della capitaneria di (OMISSIS) in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’iscrizione e il mantenimento della iscrizione del natante denominato (OMISSIS) nel citato Registro Internazionale inducendo conseguentemente in errore anche i dirigenti del Ministero dei Trasporti, i dirigenti dell’INPS di Genova e dell’IPSEMA di Genova, in ordine alla sussistenza in capo alla (OMISSIS) del diritto all’esenzione dei contributi da versare ai citati I.N.P.S. ed I.P.SE.MA, alla sussistenza del diritto di ricevere un credito pari alle somme oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito dei dipendenti, alla sussistenza del diritto di non versare le imposte sul reddito in relazione all’80% del reddito imponibile con correlato obbligo di versamento di tutte le somme di cui sopra ai citati enti ed all’erario in capo al Ministero dei Trasporti.
Si procuravano cosi’ l’ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla facolta’ di non versare i contributi citati dall’ottenimento di un indebito credito pari alle somme da versare a titolo di sostituto d’imposta ed alla facolta’ di non versare le imposte sul reddito in relazione all’80% del reddito d’impresa per una somma complessiva di Euro 448.467,00 con pari danno per il Ministero dei Trasporti. In Genova dal 28 ottobre 2005 al 01 ottobre 2007.
Alla societa’ (OMISSIS) S.R.L. era invece contestato l’addebito (capo 3) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 231, articolo 24, commi 1 e 2, con riferimento al reato di truffa in precedenza indicato e commesso dal legale rappresentante ed amministratore della societa’ (OMISSIS).
Infine, ad (OMISSIS) era contestato (ancora in concorso con (OMISSIS), posizione stralciata) il reato (capo 6) previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, comma 1, lettera c), e comma 4, per aver destinato ad usi soggetti all’imposta/ prodotti esenti od ammessi ad aliquote agevolate nelle annualita’ 2006 e 2007. In particolare, in concorso tra loro, l’ (OMISSIS) (come effettivo e sostanziale beneficiario dello yacht denominato (OMISSIS)), l’ (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) Srl (societa’ interposta fittiziamente), costituivano la societa’ italiana (OMISSIS) Srl (intestataria dello yacht (OMISSIS)) al solo scopo di interporre un soggetto economico che potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali, tra il reale proprietario e utilizzatore dello yacht ( (OMISSIS)) e lo stesso yacht “(OMISSIS)”, fittiziamente indicato come bene strumentale dell’attivita’ d’impresa della societa’ e iscritto al “Registro internazionale” per fruire delle agevolazioni previste per “gli yacht commerciali che effettuano attivita’ di noleggio”. Acquistavano, tramite la societa’ (OMISSIS) in esenzione d’accisa senza averne diritto lt 30.059 di gasolio (chilogrammi 24.961) nell’anno 2006 e lt 60.004 di gasolio (chilogrammi 50.223) nell’anno 2007. In Genova ed altre localita’ nelle date indicate.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza i ricorrenti separatamente sollevano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova affida il ricorso a due complessi motivi di impugnazione.
2.1.1. Con il primo motivo, lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per avere la Corte di appello assolto l’imputato dal reato contestato al capo 1) della rubrica per intervenuta prescrizione e vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)).
Sostiene che il Giudice di appello, stimando pienamente condivisibile la ricostruzione del pubblico ministero e del primo giudice quanto alla sussistenza dell’infrazione alla legge penale, ha ritenuto consumato il reato di cui al capo 1) nell’ottobre 2005, momento della iscrizione frodatoria della nave “(OMISSIS)” nel registro internazionale. Tale iscrizione ad avviso della corte territoriale concretizzerebbe la sottrazione indebita all’imposizione. Ha poi escluso la natura permanente del reato e ritenuto applicabile il regime ordinario di prescrizione, considerandolo non intaccato dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella parte in cui ha ritenuto la disciplina dell’articolo 160 c.p., u.c., e articolo 161 c.p., contraria al trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Ad avviso del ricorrente, tale apparato motivazionale sarebbe giuridicamente errato ed affetto dal vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura istantanea con effetti permanenti del reato di cui al capo 1) della rubrica.
Infatti, nella motivazione, la Corte di appello ha ritenuto la natura istantanea, con effetti permanenti, del reato di evasione dell’Iva all’importazione, sul presupposto che il reato si consuma mediante la sottrazione indebita alla imposizione dell’operazione che determina il sorgere del tributo, mentre il perdurante obbligo di versamento dell’imposta evasa atterrebbe agli effetti permanenti della condotta incriminata.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello avrebbe, secondo il ricorrente, confezionato una motivazione del tutto formale e di stile, al cospetto della natura certamente permanente dell’incriminazione, convalidata dalla giurisprudenza di legittimita’ citata nel ricorso, secondo il cui orientamento, similmente a quanto ritenuto in tema di contrabbando, il carattere di antigiuridicita’ permane sulla merce abusivamente importata tanto da rendere il reato permanente ed a coinvolgere addirittura ogni successivo atto di vendita o di trasporto, il tutto sul rilievo che, in ordine al reato contestato e ritenuto in sentenza, la condotta punibile si risolve in una forma di contrabbando qualificato, relativo all’evasione di una somma da corrispondere all’atto della importazione della merce. Ne’ sarebbero ravvisabili motivi che giustifichino la differenziazione della natura del reato, permanente per il contrabbando e istantaneo per l’Iva all’importazione, con la conseguenza che il reato di cui al capo 1) sarebbe caratterizzato dalla natura permanente e il carattere di antigiuridicita’ permane sulla merce oggetto di evasione nella sua circolazione e permanenza nel territorio dello Stato in considerazione del fatto che la condotta tipica e’ costituita in via principale dall’importazione (ovviamente in assenza di pagamento dei diritti), mentre la introduzione nel territorio dello Stato costituisce l’operazione che determina il sorgere del tributo.
2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte di appello adottato una interpretazione conforme alle norme dell’Unione ed alla giurisprudenza della Corte Europea nonche’ per non avere disapplicato le norme italiane sulla prescrizione e denuncia altresi’ vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio in relazione alla gravita’ della frode di cui al primo capo di accusa (articolo 606 c.p., comma 1, lettera b) ed e)).
Osserva il ricorrente che l’attribuzione della natura istantanea alle reiterate condotte tipiche poste in essere ed una differenziazione immotivata tra contrabbando, ritenuto pacificamente permanente, ed il reato di evasione dell’Iva all’importazione, oltre a comportare una palese irragionevolezza determina, con l’accorciamento dei termini di prescrizione, una minor tutela di un tributo di interesse comunitario ed espone a rilevanti problemi di contrarieta’ con il trattato UE.
La Corte Europea, con la sentenza Taricco dell’8 settembre 2015, ha evidenziato infatti che il gettito IVA costituisce una risorsa economica dell’Unione affermando che le norme nazionali, che non consentano una efficace e dissuasiva repressione penale, entrano, secondo la Corte Europea, in conflitto con la legislazione dell’Unione.
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