Nel caso di ingresso nel territorio nazionale di una imbarcazione, il reato di evasione Iva ha natura di reato permanente e segue la merce. Nel caso di sequestro invece la permanenza cessa anche ai fini della prescrizione.
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56264
Data udienza 18 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la corte di appello di Genova;
nei confronti di:
1) (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
2) (OMISSIS) Srl in liquidazione in persona del liquidatore (OMISSIS) nonche’ sul ricorso di
(OMISSIS) Srl in liquidazione in persona del liquidatore (OMISSIS) avverso la sentenza del 05-10-2015 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per l’annullamento con rinvio in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 70, con sospensione del processo per le rimanenti imputazioni o in subordine il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS) Srl;
uditi per i ricorrenti gli avvocati (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS), in sostituzione dell’Avvocato (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Genova e la (OMISSIS) Srl, in persona del liquidatore (OMISSIS), ricorrono separatamente per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Genova in data 16 ottobre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 70, cosi’ riqualificato il fatto contestato al capo 1) della rubrica, e ai reati di cui ai capi 2) e 6) perche’ estinti per prescrizione; ha revocato la disposta confisca della somma in sequestro disponendone la restituzione all’avente diritto; ha aumentato, a 250 quote dell’importo di Euro 500 ciascuna, la sanzione pecuniaria inflitta alla (OMISSIS) s.r.l. condannando la stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed ha confermato nel resto la sentenza emessa dal tribunale di Genova.
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