Perche’ sussista la contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p., relativamente ad attivita’ che si svolge in ambito condominiale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 aprile 2018, n. 17131.

Quanto all’esercizio di una attivita’ o di un mestiere rumoroso, esso integra: a) l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, qualora il mestiere o la attivita’ vengano svolti eccedendo dalle normali modalita’ di esercizio, ponendo cosi’ in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 2, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorita’ che regolano l’esercizio del mestiere o della attivita’, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995.
Perche’ sussista la contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p., relativamente ad attivita’ che si svolge in ambito condominiale, e’ necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una piu’ consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Sentenza 17 aprile 2018, n. 17131
Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/01/2017 del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio quanto alla liquidazione del danno; inammissibilita’ nel resto udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al risarcimento del danno;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha richiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2017 il Tribunale di Milano ha condannato (OMISSIS), quale legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS), alla pena di Euro 206 di ammenda, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali in favore della costituita parte civile, per il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1.

2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione stante l’inappellabilita’ della sentenza, articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. In particolare, col primo motivo e’ stato osservato che la fattispecie doveva rientrare nell’ipotesi di cui all’articolo 659 c.p., comma 2, atteso che l’attivita’, come in specie, di bar regolarmente autorizzato a rimanere aperto fino a tarda notte andava cosi’ classificata come esercizio di un mestiere rumoroso, mentre il superamento dei limiti di accettabilita’ di emissioni sonore rappresentava solamente un illecito amministrativo di cui alla L. n. 447 del 1995, stante la sostanziale abrogazione dell’articolo 659 c.p., comma 2.

2.2. Col secondo motivo e’ stata eccepita l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, dal momento che la contestata contravvenzione postulava l’idoneita’ al disturbo di una pluralita’ indeterminata di persone, ossia genericamente alla quiete nelle proprie occupazioni ed al conseguente riposo, e non solamente agli occupanti dell’edificio condominiale. Cio’ che in specie andava escluso, come si evinceva dagli esiti dell’attivita’ istruttoria ed in particolare dall’esame della teste (OMISSIS), condomina del terzo piano, che aveva dichiarato di non essere disturbata dai rumori.

2.3. Col terzo motivo l’odierno ricorrente ha infine contestato la motivazione, in quanto viziata, che aveva condotto alla liquidazione del danno in tesi sopportato dalla parte civile, atteso che detto pregiudizio non poteva mai essere ritenuto in re ipsa, mentre in specie appunto non era stato provato alcunche’ in ordine all’eventuale riflesso pregiudizievole del preteso evento lesivo nella sfera non patrimoniale della parte civile. Ne’ erano state fornite indicazioni circa il processo logico seguito nella determinazione del danno.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio quanto alla liquidazione del danno; e per l’inammissibilita’ nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.

4.1. In linea generale va comunque ricordato che, quanto all’esercizio di una attivita’ o di un mestiere rumoroso, esso integra: a) l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, qualora il mestiere o la attivita’ vengano svolti eccedendo dalle normali modalita’ di esercizio, ponendo cosi’ in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 2, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorita’ che regolano l’esercizio del mestiere o della attivita’, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffre’, Rv. 261885).

4.2. In relazione quindi al primo motivo di censura, il ricorrente non si e’ confrontato con la motivazione addotta, dal momento che il Tribunale di Milano ha espressamente dato conto che l’esercizio pubblico gestito dal (OMISSIS) non aveva alcuna autorizzazione a svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e/o a utilizzare strumenti musicali, per cui si trattava di esercizio che poteva si’ somministrare e vendere bevande ed alimenti, ma che cio’ non gli dava titolo per diffondere musica fino a tarda notte.

In ragione di cio’, il provvedimento impugnato ha cosi’ osservato – senza che il ricorrente abbia preso posizione al riguardo – che, in difetto di autorizzazione, non aveva comunque giuridico significato il richiamo alla fattispecie di cui all’articolo 659 c.p., comma 2, ovvero all’ipotesi del mero illecito amministrativo.

4.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, perche’ sussista la contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p., relativamente ad attivita’ che si svolge in ambito condominiale, e’ necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una piu’ consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito e altro, Rv. 257345).

In specie, il provvedimento impugnato ha dato atto che il locale pubblico (OMISSIS), corrente in (OMISSIS), ha arrecato disturbo al riposo ed alle occupazioni di piu’ persone, ossia ai condomini dello stabile milanese di via (OMISSIS) attraverso l’impianto di diffusione sonora, e che cio’ era stato confortato dalle deposizioni testimoniali e dagli stessi rilievi tecnici dell’Arpa quanto al superamento del limite differenziale.

Al riguardo, il ricorrente, richiamando proprio il cennato insegnamento di questa Corte, nulla ha contestato, limitandosi a sostenere che una teste condomina non era disturbata dai rumori provenienti dal locale.

In proposito, peraltro, va osservato che in ricorso non si rileva alcunche’ in ordine al fatto che “i condomini”, e quindi una non irrilevante parte di costoro, fossero disturbati, come ha annotato la sentenza impugnata, laddove altresi’ la stessa teste (OMISSIS) aveva solamente sostenuto (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) di non essere in grado di indicare con certezza la fonte del rumore, mentre gli altri testi (“i condomini”) erano stati precisi nell’indicare che si trattava di musica ad alto volume suonata dal (OMISSIS).

Anche detto motivo non e’ quindi in grado di varcare le soglie dell’ammissibilita’.

4.4. Fondato si presenta invece il terzo motivo di censura.

Al riguardo, infatti, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimita’ se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana e altri, Rv. 258170). Piu’ specificamente, e’ stato cosi’ affermato, ed in proposito la Corte intende dare seguito a tale insegnamento, che la liquidazione del danno morale e’ affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450).

In proposito, il Tribunale milanese si e’ limitato a condannare l’imputato al pagamento del risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, “danni che si liquidano complessivamente ed equitativamente in Euro 15.000”. Nulla e’ stato aggiunto a giustificazione del potere, certamente discrezionale, attribuito al riguardo al Giudice, benche’ la tipologia di pregiudizio sofferto dalla parte civile, consistente in sostanza nel pregiudizio alla propria vita di relazione, potesse ampiamente consentire di dare conto dei criteri in base ai quali il provvedimento impugnato era giunto alla determinazione del, non irrilevante, quantum dovuto per la soddisfazione del nocumento sofferto.

4.4.1. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio sul punto, rinviando per nuovo giudizio in proposito al Giudice civile competente per valore in grado d’appello.

5. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice civile competente per valore in grado d’appello.

Dichiara inammissibile nel resto.

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