Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 novembre 2017, n. 52436. In ordine al sequestro preventivo di depuratori

Per potersi procedere al sequestro preventivo di depuratori, nel caso in cui si stia procedendo per inquinamento ambientale, è sufficiente accertare che il deterioramento significativo o la compromissione siano altamente probabili, per la natura e la durata nel tempo degli scarichi abusivi.

Sentenza 16 novembre 2017, n. 52436
Data udienza 6 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 23/09/2016 del TRIB. LIBERTA’ di AGRIGENTO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
lette le conclusioni del P.G., Dott.ssa FODARONI Giuseppina: “Rigetto del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Agrigento con ordinanza del 23 settembre 2016 accoglieva parzialmente il ricorso di (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., e annullava il decreto del 3 agosto 2016 limitatamente al reato sub D) della rubrica, e il Decreto del 1 agosto 2016, limitatamente ai reati sub B) e C) della rubrica, confermava nel resto i decreti di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento del 3 agosto 2016 e del 1 agosto 2016, di impianti di depurazione, relativamente ai reati ipotizzati di cui agli articoli 110 e 674 cod. pen. – capo A -, articoli 110 e 452 bis cod. pen. – capo B -, articoli 110 e 356 cod. pen. – capo C – Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 4, – capo D -, articolo 110 cod. pen. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, – capo E-; nel proc. RGNR 2467/16 articoli 110 e 356 cod. pen. – capo A -, articoli 110 e 356 cod. pen. – capo B -, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 4, – capo C -, articolo 110 e cod. pen. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 – capo D -.
2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge, articoli 321, 322, 325 cod. proc. pen., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, articoli 452 bis e 356 cod. pen. e articolo 85 disp. att. c.p.p..
L’ordinanza impugnata merita censura nella parte in cui conferma i decreti di sequestro preventivo. Sul fumus del reato di cui all’articolo 674 cod. pen. si era segnalato invano che i prelievi erano avvenuti unicamente all’interno del processo di depurazione e non sugli scarichi finali. I prelievi andavano effettuati nelle acque marine per verificare gli effetti e gli eventuali scostamenti dei parametri delle tabelle (Legge Regionale n. 27 del 1986, tab. 7). L’ordinanza impugnata appare viziata sotto il profilo “della motivazione, per aver confermato il decreto genetico della misura, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni dedotte dalla difesa”.
Il punto di scarico era del resto distante 2400 metri dal mare. E di conseguenza nessuna offesa o molestia poteva arrecarsi agli utenti della costa.
2. 2. Per il reato di cui all’articolo 425 bis cod. pen., trattandosi di reato di danno e di evento, avrebbe dovuto comportare un accertamento dell’evento, un deterioramento misurabile significativo. Era necessario indicare le emergenze investigative dalle quali desumere la compromissione o il deterioramento in concreto del bene. La norma richiede la sussistenza di un deterioramento significativo e misurabile o di una compromissione, che nel caso non sussistono.
2. 3. Relativamente al reato di cui all’articolo 356 cod. pen. nessuna frode nelle forniture poteva essere contestata alla (OMISSIS) poiche’ come obiettivo si era proposto quello della ristrutturazione dell’impianto di depurazione di c.da (OMISSIS), con invio delle acque pretrattate nell’impianto di c.da (OMISSIS). Tali dati non sono stati valutati e il provvedimento esibisce una “motivazione eterodossa”.
2. 4. Relativamente al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, si rileva che l’impianto di (OMISSIS) non scarica in un corpo recettore ma verso due successivi stadi: impianto di c.da (OMISSIS) e condotta sottomarina. I prelievi quindi non andavano effettuati negli stadi intermedi ma solo allo scarico finale.
2. 5. Nessun pericolo di aggravamento sussisteva ai fini del sequestro preventivo.
2. 6. Il vallone (OMISSIS) era stato oggetto di inquinamento da parte di scarichi da frantoio oleario, come ampiamente documentato con la consulenza di parte; l’ordinanza impugnata “appare viziata sotto il profilo della motivazione, giacche’ omette di confrontarsi con le deduzioni difensive di carattere tecnico giuridico ed omette di considerare gli elementi fattuali emergenti che depongono a favore dell’insussistenza del fumus del reato contestato”.
3. Si ritiene inoltre il vizio di motivazione relativo alle modalita’ esecutive delle prescrizioni impartite con i decreti di sequestro preventivo impugnati. In ordine a tale motivo di impugnazione niente e’ stato motivato nell’ordinanza impugnata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Dott. Fodaroni Giuseppina, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ inammissibile sia perche’ proposto per motivi non ammessi (vizio di motivazione) e sia perche’ i motivi, peraltro articolati in fatto, sono manifestamente infondati e generici.
4.1. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio e’ possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nel nostro caso i motivi di ricorso sono fondamentalmente per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E, (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, poiche’ individua (unitamente al provvedimento del G.I.P.) una serie di elementi convergenti per il fumus dei reati contestati: “documentazione depositata dal P.M., segnatamente dalla lettura del verbale di accertamento e constatazione dello stato dei luoghi della sezione di P.G. Aliquota Guardia Costiera della Procura relativo agli impianti di depurazione e servizio del Comune di Siculiana siti in contrada (OMISSIS) e contrada (OMISSIS) (ex (OMISSIS)), dal verbale di sopralluogo e prelevamento dei campioni del 18/3/2016 effettuati dal personale della Guardia Costierea e dell’ARPA di Agrigento, della nota del Sindaco di Siculiana del 27/06/2016 e degli esiti degli accertamenti effettuati dai consulenti tecnici del P.M. il 6/07/2016…. Tali risultati hanno evidenziato che, non soltanto i reflui provenienti da (OMISSIS), in quanto non depurati, presentano caratteristiche tali da essere inidonei allo smaltimento in mare, cosa che, al contrario, avviene sin dalla messa in opera dell’impianto; ma che soprattutto, l’impianto di (OMISSIS) “Ex (OMISSIS)” apparentemente in funzione e pure di recentissima attivazione, non effettua una adeguata depurazione dei reflui, che si presentano gia’ prima di convergere in c.da (OMISSIS), con caratteristiche chimiche e batteriologiche in se preoccupanti. Ne segue che il prodotto che viene continuativamente sversato in mare dal sistema di depurazione progettato, realizzato e comunque gestito da (OMISSIS) e’ un refluo micro biologicamente peggiore della somma dei due reflui confluenti”.
5. Relativamente alle condotte costituenti il fumus del delitto di cui all’articolo 452 bis cod. pen. (capo B, dell’imputazione – motivo di violazione di legge -) il provvedimento impugnato risulta pure adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’. Deve premettersi che si e’ in sede cautelare e quindi gli elementi per il sequestro sono cosa diversa dagli elementi necessari per una condanna: “Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del “fumus commissi delicti” attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilita’ di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell’imputato” (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015 – dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 26543301).

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