Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 novembre 2017, n. 52434. Esclusa la confisca e distruzione dei file sequestrati in merito al reato di diffusione abusiva di opere musicali, con evasione della Siae

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Cio’ posto, osserva il ricorrente che la norma in questione non sarebbe applicabile nel caso in esame non rientrando le cose oggetto di sequestro nel raggio della norma e, in ogni caso, la disposizione che consente la confisca non puo’ trovare applicazione in caso di sentenza di prescrizione, trattandosi di un provvedimento ablativo avente carattere tipicamente sanzionatorio, il quale richiede, per essere applicato, la sentenza di condanna. Tant’e’ che il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione della confisca con riferimento alla sentenza di patteggiamento.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’inosservanza della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)), con riferimento all’articolo 240 c.p., sul rilievo che, nel caso in esame, la confisca non poteva essere disposta neppure sulla base della norma codicistica, la quale postula parimenti la pronunzia della sentenza di condanna perche’ possa essere disposta la confisca.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge processuale penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione agli articoli 521 e 522 c.p.p.), sul rilievo che la contestazione riguardava la violazione del diritto di autore e non quella dei cosiddetti diritti connessi, posto che i diritti degli autori e quelli dei produttori (cosiddetti connessi) sono entita’ logicamente e giuridicamente distinte. Pertanto la contestazione della violazione degli uni non puo’ valere quale contestazione degli altri, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe percio’ incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione perche’ apparente, inadeguata e illogica (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)).
Rileva come la sentenza impugnata e quella di primo grado non contengano, in alcuna parte dell’apparato motivazionale, le ragioni per le quali e’ stata ritenuta accertata la violazione dei diritti connessi, con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata e’ incorsa nel vizio di motivazione denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato sulla base del primo motivo che assorbe gli altri.
2. Questa Sezione, in caso analogo, ha gia’ affermato il principio di diritto, al quale va data continuita’, secondo cui la confisca prevista dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 171-sexies per le violazioni in materia di diritto d’autore deve essere obbligatoriamente disposta esclusivamente in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (Sez. 3, n. 35142 del 24/06/2009, Zaccaria, Rv. 244597).
E’ stato infatti ritenuto che la confisca degli strumenti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche’ delle videocassette e degli altri supporti audiovisivi o fonografici deve essere obbligatoriamente disposta solo in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata, in quanto l’avverbio “sempre”, che compare all’articolo 171-sexies, comma 2, non sta a significare che la confisca debba essere disposta in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dalla condanna, ma che la misura di sicurezza, in caso di condanna, sia pure a pena patteggiata, non e’ facoltativa, ma deve sempre essere disposta.
Nel caso in esame, il giudizio di merito non si e’ concluso con una sentenza di condanna, o a pena patteggiata, essendo intervenuta una causa estintiva del reato (prescrizione).
3. Alla stregua delle precedenti considerazioni, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposizione di confisca che deve essere eliminata, conseguendo da cio’ la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca che elimina disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

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