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7. In termini analoghi, poi, l’ordinanza ha adeguatamente esaminato le fatture emesse dal Consorzio (OMISSIS), evidenziando che – giusta le dichiarazioni di tale (OMISSIS), delegato dal presidente dello stesso ente – le relative prestazioni erano state invero eseguite con mezzi e dipendenti della LMV, si’ che avrebbero dovuto esser fatturate soltanto da quest’ultima, non gia’ dal Consorzio. Inoltre, come riferito dal (OMISSIS) e gia’ richiamato, le prestazioni medesime erano state comunque sempre effettuate presso la ” (OMISSIS)”, sicche’, anche in questo caso, “la somministrazione di manodopera era fittizia e sono pertanto da considerare inesistenti – nel senso sopra specificato – le fatture emesse dal Consorzio nei confronti della verificata”. E senza che, peraltro, possa qui esaminarsi la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma del 22/6/2017, allegata alla memoria, trattandosi di un documento che – in quanto successivo all’ordinanza impugnata – non e’ stato sottoposto al Tribunale di riesame, e che potra’ pertanto esser nuovamente prodotto in sede cautelare di merito, con nuova istanza.
8. Del pari, ritiene la Corte che non si possano esaminare, in questa sede, le doglianze del ricorrente in punto di rapporti interni tra le varie consorziate (motivo n. 3), con relativo obbligo di fatturazione in capo all’uno o all’altro soggetto; le stesse questioni, infatti, concernono un accertamento di puro fatto, fondato sull’assetto giuridico concretamente assegnatosi dalle diverse societa’ interessate, insuscettibile di esser proposto o verificato in questa sede di legittimita’, attese le considerazioni sopra richiamate.
9. Da ultimo, con riguardo al profilo soggettivo del reato, deve qui ribadirsi il costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale in forza del quale lo stesso puo’ esser escluso in sede cautelare soltanto quando ne emerga ictu oculi l’inesistenza; quel che non puo’ esser ravvisato nel caso di specie, e che neppure il ricorrente deduce.
Il gravame, pertanto, deve essere rigettato, ed il (OMISSIS) condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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