Da considerare inesistente le operazioni fatturate dal Consorzio e non dalla società che ha eseguito le prestazioni con dipendenti e mezzi propri.
Sentenza 15 novembre 2017, n. 52057
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. (c.f. (OMISSIS));
avverso l’ordinanza del 20/2/2017 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/2/2017, il Tribunale del riesame di Roma annullava parzialmente (ossia, quanto agli anni di imposta 2010 e 2011) il decreto di sequestro preventivo emesso il 30/12/2016 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, confermandolo invece quanto agli anni 2012 e 2013, fino alla concorrenza di 180.773,06 Euro; la misura era stata emessa nell’ambito di un procedimento Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ex articolo 2, ed a carico di (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della ” (OMISSIS) s.r.l.”.
2. Propone ricorso per cassazione Io stesso indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– mancanza di motivazione su specifica censura. Con riguardo alle prestazioni fatturate dalla cooperativa LMV nel 2010 e 2011, l’ordinanza avrebbe omesso di motivare in ordine a numerosi elementi offerti dalla difesa, comprese 13.000 fatture accompagnatorie, tali da dimostrare che lo stesso ente aveva effettivamente eseguito trasporti, con dipendenti e mezzi propri (quel che, peraltro, avrebbe riconosciuto lo stesso Tribunale), e che dunque era del tutto operativa negli anni di interesse; quel che l’ordinanza avrebbe negato senza alcun argomento, e limitandosi a valorizzare le parole di tale (OMISSIS), idonee a far ritenere la sola inesistenza giuridica – non quella materiale – delle prestazioni fatturate alla ” (OMISSIS)”;
– erronea interpretazione della normativa in tema di intermediazione illecita di manodopera, ancora quanto alle fatture emesse da LMV negli anni 2010 e 2011. L’ordinanza avrebbe riconosciuto tale fattispecie pur a fronte di un vero e proprio contratto di appalto, caratterizzato da messa a disposizione di mezzi e dall’accollo – in capo all’appaltatore – di tutti i costi relativi a tali beni strumentali, cosi’ come dell’alea legata alla prestazione del servizio; quel che, peraltro, non sarebbe contraddetto dalla circostanza che i tre dipendenti della LMV fossero distaccati continuativamente presso la ” (OMISSIS)”, quel che confermerebbe soltanto l’effettivita’ del contratto di appalto;
– erronea interpretazione della normativa in tema di fatturazione da parte di consorzi, con riguardo alle fatture emesse dal Consorzio (OMISSIS) negli anni 2012-2013. Il Tribunale – affermando che talune prestazioni eseguite da dipendenti e con mezzi LMV avrebbero dovuto esser fatturate da quest’ultima, non dal Consorzio – avrebbe reso un’affermazione giuridicamente scorretta; ed invero, le cooperative consortili (come la (OMISSIS)), coordinando l’attivita’ delle consorziate, ben potrebbero stipulare contratti in proprio, salvo poi demandarne l’esecuzione alle consorziate stesse, nell’ambito dei rapporti interni. In tali casi, sarebbe il consorzio ad emettere un’unica fattura nei confronti del committente, non gia’ la societa’ esecutrice;
– violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato. Il Tribunale, contravvenendo alla giurisprudenza comunitaria, non avrebbe speso motivazione con riguardo al dolo del delitto, cosi’ non dimostrando che il (OMISSIS) fosse a conoscenza di un’eventuale frode posta in essere da terzi.
Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.
3. Con requisitoria scritta del 22/5/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, non condividendone gli argomenti.
Con memoria depositata il 25/8/2017, il ricorrente ha insistito nelle proprie doglianze, evidenziando, peraltro, che anche con riguardo all’anno di imposta 2013 la competente Commissione tributaria provinciale avrebbe accolto il ricorso della ” (OMISSIS)”, riconoscendo implicitamente la regolarita’ della fatturazione emessa dal consorzio citato, come da sentenza allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimita’ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell’articolo 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Cio’ premesso, il ricorso risulta infondato; con la precisazione, peraltro, che i primi due motivi – come da rispettiva rubrica – attengono alle fatture (che si assumono per operazioni inesistenti) emesse dalla cooperativa LMV nel 2010 e 2011, con riguardo alle quali il decreto impugnato e’ stato pero’ annullato in sede di riesame.
5. Orbene, rileva il Collegio che l’ordinanza in esame ha congruamente individuato il fumus del delitto Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 2, affermando l’inesistenza – materiale o giuridica – delle prestazioni fatturate alla ” (OMISSIS)” con un percorso argomentativo adeguato, privo di qualsivoglia illogicita’ manifesta e fondato su oggettivi elementi investigativi; tale, pertanto, da non poter esser ritenuto assente o di mera apparenza. In particolare, ribadita l’inoperativita’ dell’emittente cooperativa (OMISSIS) negli anni di interesse (quel che, peraltro, neppure il ricorso contesta), il Tribunale ha affermato l’inesistenza anche delle prestazioni effettuate dalla LMV, atteso che – giusta le dichiarazioni del citato (OMISSIS) – questi era stato sempre distaccato presso la ” (OMISSIS)”, ricevendo direttive soltanto da personale della stessa, “di talche’ il rapporto di lavoro era in realta’ svolto alle dipendenze di quest’ultima”.
6. Di seguito, il Tribunale ha anche verificato la documentazione prodotta dalla difesa, evidenziando che l’eventuale pagamento delle prestazioni da parte di ” (OMISSIS)” non poteva – ex se – escludere il fumus del delitto contestato; in particolare, tale elemento non elideva “il dato fondamentale della inesistenza “giuridica” delle operazioni fatturate, essendo pacificamente emerso che il (OMISSIS) non svolgeva il proprio lavoro per conto della LMV (e ancor meno del Consorzio) ma solo della societa’ verificata, di talche’ l’operazione fatturata e’ da considerare inesistente ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, lettera a)”.
[…segue pagina successiva]
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