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La Corte territoriale, invero, ha accertato che: a) la promessa di vendita da parte di “(OMISSIS) s.r.l.” in favore di “(OMISSIS) s.r.l.”, di immobili denominati “(OMISSIS)” e relativo terreno siti in (OMISSIS), nonche’ la cessione di compromesso stipulato da “(OMISSIS) s.r.l.” e “(OMISSIS) s.r.l.” per l’acquisto di 8/9 di proprieta’ indivisa dell’area sita in (OMISSIS), e’ priva di data e non e’ mai stata registrata, sicche’ non e’ dato sapere quando il contratto preliminare sia stato stipulato; b) non risulta che i contratti preliminari siano stati seguiti dalla stipula dei contratti definitivi di compravendita in ordine al complesso immobiliare “(OMISSIS)”, il quale e’ stato venduto dall’ASL (OMISSIS) a “(OMISSIS) s.p.a.” e alla “(OMISSIS) s.r.l.”, che poi l’hanno ceduto alla “(OMISSIS) s.r.l.”; di qui la conclusione che la “(OMISSIS) s.r.l.” non e’ mai stata proprietaria della “(OMISSIS)” e, quindi, mai avrebbe potuto venderla alla “(OMISSIS) s.r.l.”; c) era percio’ del tutto anomalo che la “(OMISSIS) s.r.l.” abbia emesso le fatture, indicate nel capo di imputazione, riguardanti la cessione del diritto di acquisizione della “(OMISSIS)” dopo che era stato stipulato il rogito con cui la “(OMISSIS) s.r.l.” aveva acquistato il complesso immobiliare in questione.
Sulla scorta di questi elementi, la Corte territoriale ha tratto la conclusione, non manifestamente illogica e aderente ai dati probatori, della falsita’ ideologica delle fatture in esame.
3. Il secondo motivo e’ infondato.
La questione relativa alla ascrivibilita’ del fatto all’imputato e’ stata compiutamente analizzata dalla Corte territoriale e, in ultima analisi, anche in tal caso le argomentazioni proposte tendono ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che l’ (OMISSIS) presento’ le due dichiarazioni dei redditi, relative agli anni (OMISSIS) e (OMISSIS), in cui risultano inseriti gli elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture fittizie, esattamente stimando illogico che, nel succedere nella carica a (OMISSIS), il precedente amministratore, non si sia informato della situazione economica della societa’ e non sia reso conto che le fatture in questione, sia pure gia’ registrate in contabilita’, si riferivano a operazioni inesistenti, in quanto emesse dalla “(OMISSIS) s.r.l.”, mentre il complesso immobiliare era stato ceduto alla “(OMISSIS) s.r.l.” dalla “(OMISSIS) s.p.a.” e dalla “(OMISSIS) s.r.l.” per la somma di 1.815.000,00 Euro.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Le argomentazioni difensive, riproposte in questa sede, sono state adeguatamente confutate dalla Corte territoriale, la quale ha osservato, da un lato, che le eventuali nullita’ degli avvisi di accertamento devono essere fatte valere dinanzi alla competente commissione tributaria, dall’altro, che, in ogni caso, tale eventuale nullita’ non inficia il valore probatorio desumibile da fatti indicati nella comunicazione di notizia di reato (vertendosi in ipotesi di rito abbreviato), trattandosi di atti differenti per contenuto e funzione. Si tratta di argomentazioni giuridicamente corrette, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui la nullita’ dell’avviso di accertamento tributario non determina la inutilizzabilita’, a fini penali, dell’avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda, atteso che le patologie dell’avviso di accertamento si esauriscono nell’ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sulla attitudine dell’atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre (Sez. 3, n. 35294 del 12/04/2016 – dep. 23/08/2016, Satta, Rv. 267544).
5. Stante l’ammissibilita’ del ricorso, che consente l’instaurazione di un regolare rapporto processuale, deve rilevarsi che, con riguardo al periodo di imposta del 2008, e’ ormai decorso il termine massimo di prescrizione, sicche’ la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al corrispondente reato; peraltro, poiche’ il tribunale ha inflitto una pena pari al minimo edittale, senza (erroneamente) operare alcun aumento per la continuazione “interna”, la declaratoria di prescrizione non incide sul trattamento sanzionatorio, non potendo la pena inflitta essere inferiore al minimo edittale, cio’ che comporterebbe l’irrogazione di una sanzione illegale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al periodo di imposta del 2008 per essere il corrispondente reato estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso.
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