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2.3. – In terzo luogo, si deduce l’inosservanza dell’articolo 322 ter c.p. e della L. n. 244 del 2007, articolo 143, comma 1, con la conseguente violazione del principio di irretroattivita’ in malam partem. Secondo l’argomentazione difensiva, la Corte d’appello, omettendo di rispondere alle doglianze formulate dal ricorrente nell’atto di appello, si limiterebbe ad affermare l’applicabilita’ della confisca anche al profitto di reato, considerato quale risparmio di spesa. A parere della difesa, la L. n. 244 del 2007, introducendo la confisca per equivalente anche per gli illeciti penali-tributari, avrebbe operato un rinvio al testo dell’articolo 322 ter c.p., nella cui formulazione originaria, in merito alla confisca di valore si faceva riferimento al solo “prezzo” del reato quale oggetto della confisca, ma non al “profitto”, termine aggiunto al testo normativo solo con la L. n. 190 del 2012, in epoca successiva alla data di commissione del reato.
2.4. – Con un quarto motivo di ricorso, si eccepiscono: l’inosservanza dell’articolo 322 ter c.p. e L. n. 244 del 2007, articolo 143, comma 1, la violazione del diritto di difesa e l’omessa motivazione della sentenza in relazione alla mancata disamina dei motivi di impugnazione proposti con l’atto di appello. Nello specifico, si lamenta che la sentenza di appello, nel rispondere a specifico motivo di doglianza, si sarebbe limitata a ritenere la non indispensabilita’, ai fini della confisca per equivalente, della precedente applicazione del sequestro preventivo e dell’individuazione dei beni interessati. Secondo l’argomentazione difensiva, il pubblico ministero procedente non avrebbe avanzato alcuna richiesta di applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, difettando, dunque, ogni minima individuazione di beni ai quali applicare il provvedimento reale. Il provvedimento mancherebbe, dunque, del necessario carattere di determinatezza o determinabilita’ dell’oggetto. In aggiunta, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata disporrebbe la confisca con una formula generica, ossia “beni nella disponibilita’”, non apparendo chiaro se con questa si debbano intendere compresi o meno anche i beni di disponibilita’ indiretta del ricorrente. La mancanza del precedente procedimento di sequestro, seguito dalla confisca, determinerebbe un’inversione logica e cronologica delle attivita’ investigative, che, di norma, condurrebbero all’individuazione di uno specifico bene su cui applicare il vincolo del sequestro. In difetto di sequestro, secondo la prospettazione difensiva, una confisca disposta in sentenza dovrebbe al massimo concernere somme nella diretta disponibilita’ dell’imputato e corrispondenti al valore del solo prezzo di reato, dal momento che l’ablazione sarebbe inconcepibile rispetto a beni mobili e immobili, dal momento che tutte le questioni relative alla proporzionalita’ tra il prezzo del reato e il bene confiscato e quelle riguardanti l’effettiva disponibilita’ del bene, si porrebbero in una fase inappropriata, ossia quella esecutiva. Secondo il ricorrente, non apparirebbe sufficiente indicare con la confisca l’importo complessivo da sequestrare, demandando poi in fase esecutiva l’individuazione dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del valore al quantum indicato.
2.5. – Con una quinta censura, si lamenta, ancora, la violazione medesimi articolo 322 ter c.p., e L. n. 244 del 2007, articolo 143, comma 1, oltre a vizi della motivazione, dal momento che la sentenza impugnata non esporrebbe le ragioni per cui non era stata disposta la confisca diretta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Secondo la prospettazione difensiva, il delitto in contestazione e’ stato commesso dall’imputato nella qualita’ di amministratore unico della societa’, ossia di un soggetto di diritto, con distinti personalita’ e patrimonio, nei cui confronti in primis sarebbe dovuta avvenire la ricerca di cio’ che ha costituito il prezzo o profitto del reato. Tuttavia, nella motivazione della sentenza impugnata non si rinverrebbero le ragioni per cui non risultasse possibile eseguire una confisca di denaro o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ inammissibile.
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