Legittimo il sequestro preventivo disposto dal Gip calcolando il profitto sulla base della somma dell’Iva e dell’Irpef evase
Sentenza 12 settembre 2017, n. 41547
Data udienza 16 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Como del 12 gennaio 2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 12 gennaio 2017, il Tribunale di Como ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale (fino alla concorrenza di Euro 151.536,00), avente ad oggetto due unita’ immobiliari nella disponibilita’ del ricorrente, nei confronti del quale si procede, in qualita’ di amministratore di (OMISSIS) s.a.s., per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per aver utilizzato, nelle dichiarazioni dei redditi dal 2008 al 2011, fatture per operazioni inesistenti.
2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’articolo 322 ter c.p. e articolo 321 c.p.p., insieme a vizi di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione “in ordine all’aggressione del patrimonio personale dell’imputato”. Si sostiene che il sequestro per equivalente potrebbe ritenersi legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato risultasse impossibile. Secondo il ricorrente, non sarebbe sufficiente, a tale fine, la mera attribuzione ipotetica di un reato a taluno, ma risulterebbe necessaria una verifica approfondita della sussistenza delle condotte criminose legittimanti l’intervento cautelare, la quale non sarebbe stata compiuta nel caso di specie. L’ordinanza impugnata violerebbe, percio’, anche l’articolo 321 c.p.p., “che impone il riscontro in concreto del presupposto fattuale legittimante l’adozione del provvedimento cautelare”. Si lamenta, in proposito, che la motivazione sulla sussistenza del periculum in mora e’ soltanto apparente, dal momento che non prenderebbe in considerazione il rapporto tra i beni sequestrati e i reati contestati, nonche’ l’acquisto dei beni in epoca precedente alla commissione del reato.
2.2. – In secondo luogo, si deducono l’erronea interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, nonche’ vizi della motivazione, laddove si e’ ritenuto che sia onere della difesa indicare i beni della societa’ che possono essere sottoposti a sequestro.
2.3. – Con un terzo motivo di ricorso, si deduce la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove non avrebbe considerato che i beni sottoposti a sequestro preventivo hanno un valore eccedente rispetto all’entita’ del profitto del reato accertato. Si lamenta, inoltre, che al fine della determinazione del profitto, si sarebbero sommate l’Iva e l’Irpef evase.
2.4. – Con un quarto motivo di doglianza, si eccepisce, ancora, l’erronea interpretazione dell’articolo 321 c.p.; si eccepiscono, inoltre, vizi della motivazione relativamente all’attualita’ della misura cautelare e all’insussistenza del periculum in mora, perche’, secondo la prospettazione difensiva, l’evasione fiscale contestata si sarebbe consumata tra il 2008 e il 2011 e da allora l’imputato non avrebbe commesso ne’ sarebbe stato indagato per altri reati. Gli immobili sequestrati, inoltre, sarebbero stati acquistati nel 2001, prima del verificarsi della condotta contestata, che non avrebbe potuto agevolare in alcun modo il loro acquisto. I medesimi immobili costituirebbero anche l’abitazione dell’imputato e della moglie, non rappresentando, conseguentemente, fonte di reddito. Precisazioni che farebbero, secondo il ricorrente, venir meno il requisito dell’attualita’ della misura cautelare, necessario perche’ si possa ritenere probabile che il bene sequestrato sia strumentale rispetto alla protrazione del reato contestato o all’agevolazione della commissione di altri reati.
2.5. – Con un quinto motivo di ricorso, si deduce l’erronea interpretazione dell’articolo 321 c.p.p. insieme a vizi della motivazione in riferimento al sequestro per equivalente e alla sussistenza delle esigenze cautelari reali. Secondo l’argomentazione difensiva, in applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, nel caso dell’omesso versamento di una somma di denaro all’erario da parte dell’amministratore di una societa’ nell’esercizio delle proprie funzioni – come nel caso di specie – il profitto del reato andrebbe ricercato dapprima nelle casse della societa’ e soltanto se cio’ fosse impossibile, potrebbero essere sottoposti a vincolo i beni dell’amministratore. Si sostiene che l’accertamento richiesto sarebbe stato integralmente omesso dal pubblico ministero, che ha richiesto direttamente il sequestro preventivo per equivalente di beni di proprieta’ dell’imputato, senza verificare la possibilita’ di procedere al sequestro diretto.
2.6. – In ultima istanza, si rileva l’erronea interpretazione della legge penale in riferimento, ancora, all’articolo 321 c.p.p., e vizi della motivazione relativamente all’errata quantificazione della somma sottoposta a sequestro preventivo, in quanto il Giudice per le indagini preliminari dopo, si sarebbe limitato a constatare l’ammontare delle fatture emesse dalle societa’, riconducibili in particolare ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS), e su queste avrebbe calcolato ipoteticamente l’Iva e l’Irpef evase, senza verificare l’esistenza e l’ammontare dell’effettivo risparmio di imposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
[……..segue pag. successiva]
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