Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 settembre 2017, n. 41528. La violazione del principio del ne bis in idem da parte dell’imputato già condannato per lo stesso fatto

La violazione del principio del ne bis in idem da parte dell’imputato già condannato per lo stesso fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, perché l’accertamento dell’identità del fatto comporta una esame nel merito precluso ai giudici di legittimità.

Sentenza 12 settembre 2017, n. 41528
Data udienza 15 dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2754/15 della Corte di appello di Ancona del 2 luglio 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 2 luglio 2015, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva condannato alla pena di giustizia (OMISSIS), essendo questo stato riconosciuto colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), per avere, nella qualita’ di titolare di un’impresa impegnata nell’attivita’ di recupero di macerie da costruzione e frantumazione di pietre, esercitato l’attivita’ di recupero di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione.

Nel rigettare l’appello proposto dal (OMISSIS) la Corte marchigiana ha osservato che a fondare la penale responsabilita’ dell’imputato stava il dato obbiettivo che lo stesso aveva proseguito nella sua attivita’ sebbene gli fosse stata revocata la relativa autorizzazione con delibera dirigenziale nel 23 gennaio 2012, a nulla rilevando che la predetta delibera era stata successivamente superata da un altro provvedimento del 22 ottobre 2013 con il quale era stata revocata, ma con efficacia ex nunc, la precedente determinazione di divieto di prosecuzione dell’attivita’ di recupero dei rifiuti non pericolosi.

Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) eccependo, in via preliminare l’avvenuta violazione del principio del ne bis in idem essendo egli gia’ stato giudicato per fatti anche del tutto identici a quelli per cui adesso si procede.

Subordinatamente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui in essa non si e’ tenuto conto del fatto che la stessa provincia di Pesaro, che aveva adottato il provvedimento con il quale aveva vietato al ricorrente di proseguire l’attivita’ di recupero dei residui di demolizioni edili, aveva successivamente riconosciuto il proprio errore revocando detto provvedimento.

Aggiunge il ricorrente che egli si trovava comunque in istato di buona fede, ben potendo egli ignorare la illegittimita’ della sua condotta ove si consideri che per altri analoghi comportamenti lo stesso era stato prosciolto in sede giudiziaria, e cio’ era avvenuto in quanto erano in corso di approvazione i provvedimenti amministrativi che, incidendo sulla destinazione urbanistica della zona occupata dalla sua impresa, avrebbero reso nuovamente lecita la sua attivita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

[……..segue pag. successiva]

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