Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6722. Il ricorso per Cassazione per travisamento del contenuto di una intercettazione

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Inoltre, nel ricorso per Cassazione sul punto, si ritiene travisata una intercettazione ma non viene allegato il relativo contenuto, di cui sostanzialmente si assume il travisamento, e quindi anche per questo il ricorso deve ritenersi generico, non autosufficiente e non specifico: “Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilita’, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione” (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 – dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901). Per le intercettazioni cfr. Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 25951601: “In sede di legittimita’ e’ possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile”.
L’omessa allegazione del contenuto della telefonata, ritenuta travisata, non consente a questa Corte il controllo sul denunciato travisamento della prova (difformita’ decisiva ed incontestabile).
Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “Il ricorso per Cassazione, per travisamento del contenuto di una intercettazione, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilita’, dalla integrale produzione del contenuto della telefonata, o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta telefonata, in quanto necessario ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione, come inteso dal giudicante, poiche’ la difformita’ deve risultare decisiva ed incontestabile”.
5. Relativamente alla richiesta applicazione del quinto comma dell’articolo 73, Testo Unico stup. per l’episodio sub C, del capo R, dell’imputazione, la decisione impugnata contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente infondata, rilevando come “Oltre al dato quantitativo, deve essere apprezzato il riferito e complessivo contesto criminale nel quale i descritti fatti illeciti sono stati consumati e l’ampio lasso temporale di diversi mesi (almeno da febbraio a giugno 2010) nel quale i reati sono stati commessi”.
In materia di sostanze stupefacenti, e’ legittimo il mancato riconoscimento della lieve entita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, qualora la singola cessione di una quantita’ modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una piu’ ampia e comprovata capacita’ dell’autore di diffondere in modo non episodico, ne’ occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l’esclusione da parte del giudice di merito dell’ipotesi attenuata in ragione della capacita’ degli imputati di diffondere in modo non episodico ne’ occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall’intensita’ del traffico, dalla pluralita’ di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell’attivita’ criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti). (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017 – dep. 07/09/2017, Nafia e altri, Rv. 27076701).
Inoltre anche per il comma 5, dell’articolo 73, Testo Unico stup., si ritiene travisata la telefonata, senza allegare il contenuto della stessa, relativamente alla somma dell’acquisto dello stupefacente per non meno di Euro 1.500,00.
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

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