Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6722. Il ricorso per Cassazione per travisamento del contenuto di una intercettazione

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2. 2. Manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova, in ordine al mancato riconoscimento del quinto comma, dell’articolo 73, Testo Unico stup., relativamente all’episodio di cessione sub. C), come richiamato nella lettera R), dell’imputazione.
Solo sulla base di una cifra (Euro 1.500,00) non si concede l’articolo 73, comma 5, Testo Unico stup. tale cifra del resto e’ emersa in una conversazione telefonica, travisata, intercorsa oltre un mese dopo dei fatti tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS). L’unico riscontro oggettivo del processo e’ rappresentato da un sequestro di una modica quantita’, soli 10 gr., in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. 3. Violazione di legge, articolo 597 c.p.p. laddove il giudice d’appello ha escluso le circostanze attenuanti generiche, gia’ concesse dal giudice di primo grado, pur ritenendo implicitamente non sussistente la recidiva.
Il giudice di primo grado riconoscendo la recidiva ne aveva annullato gli effetti con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sede di appello si omette qualsiasi considerazione in ordine alla recidiva, e quindi deve ritenersi una formale disapplicazione della stessa. Tuttavia in sede di determinazione della pena la sentenza di secondo grado incorre in una palese violazione dell’articolo 597 c.p.p. ovvero esclude le circostanze attenuanti generiche, concesse invece dal giudice di primo grado.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, concessione delle circostanze attenuanti generiche;
inammissibile nel resto perche’ proposto con motivi manifestamente infondati, generico e peraltro articolato solo in fatto, e reiterativo dei motivi di appello; inoltre, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’.
3. 1. Relativamente alle circostanze attenuanti generiche, si deve rilevare che la sentenza di primo grado aveva concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva (pag. 26 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata, invece, non considera le circostanze attenuanti generiche, le nega, e quindi la decisione sul punto deve annullarsi, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
3. 2. Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 2, deve rilevarsi l’irrevocabilita’ dell’accertamento della responsabilita’ penale, in quanto l’annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio (vedi Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014 – dep. 11/11/2014, Barchetta ed altri, Rv. 26105001 e Sez. 1, n. 36331 del 30/06/2015 – dep. 08/09/2015, Cafasso, Rv. 26452801).
4. Il ricorso risulta inammissibile nel resto.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione solo perche’ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche’ cio’ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
4. 1. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) contiene esaustiva motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’, con analisi di tutto il materiale probatorio e rileva la responsabilita’ del ricorrente per il reato contestatogli (capo R, in relazione ai capi A e C, dell’imputazione) da numerosi elementi probatori (nemmeno contestati con il ricorso per Cassazione o con l’appello), ovvero: dalle conversazioni intercettate emergeva come il (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), era solito rifornirsi di stupefacente dal (OMISSIS), dimorante nel Comune di Giugliano, da smerciare poi nella Provincia di Frosinone; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con tre distinte autovetture si sono recati da Sora a Giugliano nei pressi dell’abitazione del (OMISSIS) (due autovetture erano seguite dalla P.G., tramite GPS) per l’acquisto dello stupefacente – le affermazioni degli imputati del viaggio per altri motivi, vengono analizzate e logicamente ritenute non reali dalla decisione impugnata -; le conversazioni telefoniche intercettate nel viaggio di ritorno a Sora dei tre acquirenti; le tre autovetture viaggiavano “di conserva”, ovvero l’autovettura con il carico di stupefacenti in mezzo e le altre due che precedevano e seguivano la stessa – per evitare controlli di P.G. casuali -; tutte le intercettazioni potevano leggersi per la ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice e confermata dalla sentenza impugnata.

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