L’accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell’accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell’attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente

Sentenza 9 novembre 2017, n. 26517
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13073-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2917/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’improcedibilita’ in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 1994 convennero dinanzi al Tribunale di Viterbo (OMISSIS), esponendo – per quanto in questa sede ancora rileva – che:
(-) a (OMISSIS) (OMISSIS) era affetto – come si sarebbe accertato in seguito – da un epitelioma alle mucose buccali;
(-) il (OMISSIS) si fece visitare da (OMISSIS), dermatologo;
(-) (OMISSIS) non solo non si avvide della natura maligna della malattia, ma consegno’ al paziente un referto istopatologico nel quale si escludeva la presenza di neoplasie;
(-) la malattia, non tempestivamente curata, progredi’ e condusse a morte (OMISSIS), che decedette il (OMISSIS).
Dedussero che tale condotta del sanitario fu imperita e negligente, in quanto se egli avesse saputo tempestivamente diagnosticare la malattia, essa si sarebbe potuta curare piu’ prontamente, e piu’ efficacemente.
Chiesero la condanna del convenuto al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della morte del loro congiunto.
2. (OMISSIS) si costitui’ eccependo che:
(-) quando il paziente fu da lui visitato non presentava alcuno dei sintomi tipici dell’epitelioma, ma solo una escoriazione della mucosa dovuta alla protesi dentaria;
(-) l’unica prestazione medica da lui eseguita fu la sutura della suddetta escoriazione;
(-) non aveva mai ne’ disposto, ne’ eseguito, alcun esame istopatologico sui tessuti del paziente;
(-) dopo il suddetto intervento non ebbe piu’ occasione di visitare il paziente.
3. Il Tribunale di Viterbo con sentenza 14 gennaio 2003 n. 42 accolse la domanda.
La Corte d’appello di Roma, adita dal soccombente, con sentenza 21 maggio 2013 n. 2917 rigetto’ il gravame.
Ritenne la corte d’appello che:
(a) la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati, al momento della prima visita eseguita da (OMISSIS), avrebbero dovuto indurre quest’ultimo almeno a sospettare la possibilita’ dell’esistenza d’un epitelioma, ed a disporre quindi esami piu’ approfonditi;
(b) era onere del convenuto, in applicazione dei principi sul riparto dell’onere della prova, dimostrare di avere eseguito quell’esame, ovvero di averlo consigliato al paziente, prova che invece manco’.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi; resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), anche nella veste di eredi di (OMISSIS), deceduta nelle more del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Va preliminarmente disattesa la richiesta, compiuta dal Procuratore Generale nella pubblica udienza del 13 settembre 2017, di improcedibilita’ del ricorso, sul presupposto che ad esso fosse allegata una copia incompleta del provvedimento impugnato.
Dall’esame degli atti, infatti, si rinviene allegata al fascicolo del ricorrente una copia integrale del provvedimento impugnato.
1.2. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso, sul presupposto che nel caso di c.d. “doppia conforme” non e’ prospettabile in sede di legittimita’ il vizio di omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5.
L’eccezione e’ infondata.
Questa Corte ha gia’ stabilito che le regole sulla c.d. “doppia conforme”, di cui all’articolo 348 ter c.p.c. si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che le ha introdotte, ossia ai giudizi introdotti in grado di appello dal giorno 11 settembre 2012 in poi (Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).
Il giudizio di appello deciso dalla sentenza oggi in esame, invece, venne introdotto nell’anno 2003, sebbene si sia poi concluso soltanto un decennio appresso.
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

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