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Fermo il principio piu’ volte ribadito da questa Corte secondo cui la rivalutazione monetaria e la liquidazione degli interessi sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona sono tecniche alternative volte alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione anteriore all’illecito (Cass. Sez. Un., n. 8520 del 05/04/2007; Sez. 2, n. 3931 del 18/02/2010; Sez. 3, n. 10193 del 28/04/2010; Sez. 3, n. 15709 del 18/07/2011), il risarcimento del danno da illecito aquiliano integra un debito di valore, dovendo il danno alla persona essere compensato con riferimento alla data dell’illecito, atteso che a tale data il danneggiato aveva diritto a conseguire l’equivalente monetario liquidato in forma equitativa, con la conseguenza che, ove il giudice di merito abbia inteso riconoscere – come nel caso di specie – gli interessi compensativi al tasso legale, quale tecnica risarcitoria della mancata tempestiva disponibilita’ dell’equivalente monetario (lucro cessante), non puo’ prescindere dal riferimento temporale indicato, e dunque sulla residua somma capitale (per danno biologico e danno morale) ancora dovuta al danneggiato, liquidata nella sentenza di primo grado, e’ tenuto ad attribuire l’integrale ristoro dello specifico danno patito, non assumendo a tal fine alcun rilievo la diversa data di pubblicazione della decisione di primo grado, e fermo restando il principio che il risarcimento non deve essere fonte di indebita locupletazione, con la conseguenza che gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre e’ possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. Sez. U, n. 1712 del 17/02/1995).
La Corte d’appello, liquidando gli interessi compensativi a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non si e’ attenuta ai principi di diritto indicati e deve essere cassata in parte qua.
5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterra’ ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.
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