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3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di tre motivi. 3.1. L’intimata Azienda Ospedaliera di (OMISSIS), gia’ Ussl (OMISSIS), non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 194 del 1978, articolo 6, lettera b) e dell’articolo 32 Cost.”.
Osservano i ricorrenti che la norma in questione – stabilendo che l’interruzione della gravidanza per motivi terapeutici puo’ essere praticata quando siano accertati processi patologici, fra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto che determinino un grave periodo pericolo per la salute fisica o psichica della donna – non esige anche la verifica del requisito della gravita’ delle malformazioni come condizione di operativita’ della fattispecie.
La Corte bresciana, pertanto, avrebbe dovuto limitarsi a giudicare non della natura delle malformazioni o della loro gravita’, ma unicamente della rilevanza delle stesse quale probabile causa di pericolo per la salute fisica o psichica della gestante.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 194 del 1978, articolo 6, lettera b), dell’articolo 32 Cost. e dell’articolo 2697 c.c.”.
La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la gravita’ delle malformazioni fosse il necessario presupposto, nella specie mancante, per potersi avvalersi del ragionamento presuntivo al fine di provare che la conoscenza della patologia del feto avrebbe determinato un grave pericolo per la donna e quindi che la stessa avrebbe chiesto e ottenuto l’interruzione di gravidanza.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati.
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