Nell’ambito del mandato con rappresentanza, ed in quest’ ambito, diversamente dal mero mandato all’incasso non accompagnato da poteri di rappresentanza, ove un soggetto conferisca ad un altro un ampio incarico di compiere attivita’ di recupero dei crediti, attraverso attivita’ stragiudiziali ed anche attribuendogli il potere di promuovere se necessario attivita’ giudiziarie, accompagnato dal potere di conferire ad altri la rappresentanza processuale, il mandatario ben puo’, in adempimento dell’incarico ricevuto, richiedere l’emissione di titoli di pagamento direttamente in proprio favore

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 30 marzo 2018, n. 7895.

Nell’ambito del mandato con rappresentanza, ed in quest’ ambito, diversamente dal mero mandato all’incasso non accompagnato da poteri di rappresentanza, ove un soggetto conferisca ad un altro un ampio incarico di compiere attivita’ di recupero dei crediti, attraverso attivita’ stragiudiziali ed anche attribuendogli il potere di promuovere se necessario attivita’ giudiziarie, accompagnato dal potere di conferire ad altri la rappresentanza processuale, il mandatario ben puo’, in adempimento dell’incarico ricevuto, richiedere l’emissione di titoli di pagamento direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilita’, materiale e giuridica del mandante. Il mandatario deve quindi attivarsi direttamente ai fini dell’effettivo recupero del credito, potendo svolgere tutta l’attivita’ necessaria alla riscossione del credito direttamente e quindi, portato a termine il recupero, in espletamento dell’incarico affidato ritrasferire quanto acquisito al mandante in adempimento dell’incarico ricevuto calla mandante. L’eventuale richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo in nome proprio, con obbligo di ritrasferimento fondato sul rapporto interno di mandato, non comporta di per se’ che il mandatario illegittimamente assuma di essere titolare del diritto che faceva valere, atteso che pur sempre, in virtu’ dell’incarico ricevuto, agisce per conto altrui.

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Sentenza 30 marzo 2018, n. 7895
Data udienza 1 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21605-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, la soc. (OMISSIS) SPA a sua volta cessionaria dei crediti di (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

I FATTI DI CAUSA

Nel 2008 (OMISSIS) s.r.l. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS).

I (OMISSIS) proponevano opposizione, deducendo che (OMISSIS) avesse illegittimamente chiesto l’emissione del decreto in proprio favore, pur essendo solo mandataria della effettiva titolare del credito (OMISSIS), e chiedendo che se ne dichiarasse il difetto di legittimazione attiva.

Si costituiva in giudizio (OMISSIS) s.p.a., affermando di essere subentrata a (OMISSIS) nella titolarita’ del rapporto di questa con (OMISSIS), in conseguenza della fusione per incorporazione di (OMISSIS) s.r.l. in (OMISSIS) s.p.a..

L’opposizione veniva rigettata.

Anche l’appello dei (OMISSIS) veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza qui impugnata, che affermava che correttamente il decreto, chiesto da (OMISSIS) quale mandataria di (OMISSIS), fosse stato emesso direttamente in favore di (OMISSIS), in quanto essa non aveva agito quale titolare di un credito proprio ma pur sempre, saldando il decreto ingiuntivo con il tenore del ricorso, quale mandataria della Banca. (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 632/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Milano il 6.2.2015.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

Ha depositato comparsa di intervento ex articolo 111 c.p.c. la (OMISSIS) s.r.l..

Infine, ha depositato comparsa di intervento datata 25.10.2017 la (OMISSIS) s.r.l., e per essa la sua mandataria (OMISSIS) s.p.a., esponendo che la (OMISSIS), il 7.4.2017, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, avrebbe ceduto con contratto di cessione pro soluto un pacchetto di crediti individuabili in blocco alla (OMISSIS), e in pari data, la (OMISSIS) avrebbe concluso un contratto di servicing con la (OMISSIS) conferendole l’incarico di svolgere attivita’ di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti con ampia procura per la gestione, sia giudiziale che stragiudiziale.

La stessa (OMISSIS) ha anche depositato memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c..

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dichiarare l’inammissibilita’ dei entrambi gli interventi ex articolo 111 c.p.c., di (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS) s.r.l., effettuati entrambi per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione in cui risulta costituito come controricorrente il loro dante causa, (OMISSIS) s.p.a. Cio’ in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso puo’ tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimita’, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo in quanto tale la partecipazione a quel giudizio con facolta’ di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. n. 5759 del 2016). Tale principio non si pone peraltro in contrasto con l’affermazione contenuta in Cass n. 11638 del 2016, secondo la quale il successore a titolo particolare ex articolo 111 c.p.c., puo’ intervenire nel giudizio di legittimita’, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarita’ del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa, altrimenti determinandosi un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa, in quanto con quest’ultima pronuncia si e’ ritenuto ammissibile l’intervento nel giudizio di cassazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, muovendo da una situazione in cui il dante causa non aveva assunto il ruolo di controricorrente, rimanendo silente, ed in cui, non consentendo l’intervento del successore, la sua posizione processuale sarebbe rimasta priva di difesa. Nel caso di specie, essendo costituita la controricorrente (OMISSIS), l’intervento del successore a titolo particolare e’ senza meno inammissibile ne’ puo’ essere configurabile alcun pregiudizio ai diritti della difesa.

A cio’ si aggiunga che gli interventi effettuati non sono neppure rispettosi delle regole che presiedono allo scambio degli atti nel giudizio di cassazione, finalizzate ad assicurare la pienezza del contraddittorio, in quanto gli atti di intervento risultano essere stati solo depositati e non anche notificati alla controparte. Nei limitati casi in cui si e’ ammesso l’intervento in cassazione si e’ infatti precisato che esso deve essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell’atto nella cancelleria della S.C., stante l’esigenza di assicurare il rispetto di una forma simile a quella del ricorso e del controricorso (Cass. n. 3741 del 2016 e 7441 del 2010, entrambe facenti riferimento a fattispecie in cui si era verificata la morte della parte durante il giudizio di legittimita’, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso o del controricorso).

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1703, 1704 e 1388 c.c..

Sostengono che, essendo (OMISSIS) procuratrice speciale di (OMISSIS) e mandataria dell’istituto di credito, essa avesse esulato dai confini del mandato, avendo chiesto e ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei (OMISSIS), fideiussori del debitore principale, direttamente in proprio favore, senza spendere il nome della banca mandante, operando come se la stessa (OMISSIS) fosse direttamente titolare del diritto sostanziale nei confronti dei debitori, o ne fosse divenuta titolare, per successione a titolo universale o particolare.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano un difetto di pronuncia su un “motivo autonomo e non assorbito di appello”, e la violazione dell’articolo 1722 c.c..

Si dolgono dell’omesso accoglimento del secondo motivo di appello, ovvero che non si sia tenuto in considerazione il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in luogo dell’opposta (OMISSIS) si fosse costituita (OMISSIS) s.p.a, quale societa’ incorporante (OMISSIS), affermando di essere subentrata a (OMISSIS) nella procura speciale rilasciata da (OMISSIS), e chiedendo che la condanna dei (OMISSIS) al pagamento dell’importo portato dal decreto ingiuntivo venisse emessa nei propri confronti.

In riferimento alla posizione di (OMISSIS), oltre alle considerazioni gia’ spese in relazione alla posizione di (OMISSIS) ed al difetto di legittimazione attiva di questa, in quanto solo mandataria e non anche titolare del credito, ribadiscono le considerazioni, svolte in appello e non prese in considerazione dal giudice dell’impugnazione, in termini di illegittimita’ della richiesta di emettere una condanna, nel giudizio di opposizione, non piu’ conforme al decreto ingiuntivo, nei confronti di un soggetto diverso, cambiando in tal modo l’oggetto del giudizio. Sotto questo profilo, evidenziano anche una contraddittorieta’ nella posizione di (OMISSIS), che, da una parte chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo gia’ emesso e, dall’altra, chiedeva l’accoglimento di una pretesa diversa, ovvero l’emissione della pronuncia di condanna dei (OMISSIS) (non piu’ in favore di (OMISSIS), come risultava dal decreto ingiuntivo, ma) in proprio favore.

All’interno del motivo introducono anche una diversa questione, se cioe’ la procura, che presuppone un rapporto fiduciario, possa sopravvivere alla estinzione del mandatario e se possa trasferirsi in favore di una diversa persona senza il consenso del mandante.

Il ricorso nel suo complesso supera a stento il vaglio di ammissibilita’, in quanto all’interno di esso non e’ riprodotto il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, ne’ della procura, ne’ del decreto ne’ essi sono richiamati con precisione, impedendo in tal modo di verificare la veridicita’ degli assunti, cioe’ da un lato i termini della procura, dall’altro i termini del ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di verificare se (OMISSIS) avesse effettivamente chiesto l’emissione del decreto in proprio favore o in favore della sua mandante.

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