Nell’ambito del mandato con rappresentanza, ed in quest’ ambito, diversamente dal mero mandato all’incasso non accompagnato da poteri di rappresentanza, ove un soggetto conferisca ad un altro un ampio incarico di compiere attivita’ di recupero dei crediti, attraverso attivita’ stragiudiziali ed anche attribuendogli il potere di promuovere se necessario attivita’ giudiziarie, accompagnato dal potere di conferire ad altri la rappresentanza processuale, il mandatario ben puo’, in adempimento dell’incarico ricevuto, richiedere l’emissione di titoli di pagamento direttamente in proprio favore

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Esso e’ comunque infondato.

La motivazione della corte d’appello e’ sintetica ma corretta: data l’esistenza di una procura generale rilasciata da (OMISSIS) a (OMISSIS) nel 2003 (procura il cui contenuto, nella parte che rileva ai fini del ricorso, solo la corte d’appello richiama estensivamente), che conferiva a (OMISSIS) il potere di porre in essere qualsiasi atto, extraprocessuale ed anche processuale, diretto al recupero dei crediti di (OMISSIS), incluso il potere di agire in giudizio e di incassare i crediti della mandante “conferendo altresi’ il potere di rappresentanza” rientrava nei poteri della mandataria quello di chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo in proprio nome benche’ per conto altrui (come mandataria di Banca di Roma).

A fronte della argomentazione dell’appellante, in base alla quale (OMISSIS) avrebbe travalicato i limiti del mandato, chiedendo ed ottenendo il decreto in nome proprio, anziche’ a nome della propria mandante, la corte d’appello supera l’obiezione di difetto di titolarita’ del credito saldando il contenuto del ricorso, in cui il decreto era stato chiesto nella qualita’ di mandataria, al contenuto del decreto (emesso a quanto e’ dato intendere – perche’ i ricorrenti non lo riportano – in favore di (OMISSIS) senza che la qualita’ di mandataria fosse indicata), in conformita’ di una operazione di integrazione degli atti gia’ consentita da questa Corte con sentenza n. 16455 del 2004, richiamata da Cass. 20561 del 2017. Il principio richiamato faceva riferimento nelle sentenze citate ad una possibilita’ di ritenere integrata la motivazione del decreto (sulla riduzione del termine per proporre opposizione) per relationem, con un rinvio implicito alla esplicitazione dei giusti motivi esistente nel ricorso, colmando in tal modo la motivazione sulla sussistenza di giusti motivi, che devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con un rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso. Esso puo’ considerarsi espressione del principio di ammissibilita’ della interpretazione extratestuale del titolo esecutivo, purche’ sulla base agli elementi acquisiti nel processo, affermato da Cass. S.U. n. 11066 del 2012.

La corte d’appello, attraverso questa operazione interpretativa, accerta in fatto che il ricorso era stato formulato chiedendo l’emissione del decreto in favore di (OMISSIS) non in proprio ma quale mandataria di (OMISSIS). Quindi, rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai debitori affermando, seppur con l’indicata operazione interpretativa, che l’operato della mandataria era stato corretto in quanto aveva chiesto l’emissione del decreto non in proprio, ma nella qualita’ di mandataria.

Puo’ aggiungersi che la fattispecie in esame si inquadra nell’ambito del mandato con rappresentanza, ed in quest’ ambito, diversamente dal mero mandato all’incasso non accompagnato da poteri di rappresentanza, ove un soggetto conferisca ad un altro un ampio incarico di compiere attivita’ di recupero dei crediti, attraverso attivita’ stragiudiziali ed anche attribuendogli il potere di promuovere se necessario attivita’ giudiziarie, accompagnato dal potere di conferire ad altri la rappresentanza processuale, il mandatario ben puo’, in adempimento dell’incarico ricevuto, richiedere l’emissione di titoli di pagamento direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilita’, materiale e giuridica del mandante. Il mandatario deve quindi attivarsi direttamente ai fini dell’effettivo recupero del credito, potendo svolgere tutta l’attivita’ necessaria alla riscossione del credito direttamente e quindi, portato a termine il recupero, in espletamento dell’incarico affidato ritrasferire quanto acquisito al mandante in adempimento dell’incarico ricevuto calla mandante. L’eventuale richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo in nome proprio, con obbligo di ritrasferimento fondato sul rapporto interno di mandato, non avrebbe comportato di per se’ che il mandatario avesse illegittimamente assunto di essere titolare del diritto che faceva valere, atteso che pur sempre, in virtu’ dell’incarico ricevuto, agiva per conto altrui. L’ultimo punto del secondo motivo di ricorso, laddove deduce la violazione del principio della natura fiduciaria della procura, in virtu’ del quale essa perde efficacia con la morte del procuratore, assumendo che la corte d’appello non abbia tenuto conto della caducazione della procura rilasciata in favore di (OMISSIS) da (OMISSIS), a seguito della fusione per incorporazione della mandataria in altra societa’ e della impossibilita’, per il nuovo soggetto incorporante, di avvalersi in giudizio della procura rilasciata in favore di un diverso soggetto, e’ infondato in quanto muove da un presupposto in fatto infondato, e che non risulta accertato in giudizio in conformita’ di quanto confusamente esposto dai ricorrenti. Laddove (OMISSIS) aveva chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo, operando quale mandataria di (OMISSIS) in virtu’ della procura generale del 2003, (OMISSIS) si e’ costituita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo processualmente come successore a titolo universale di (OMISSIS) s.r.l., e sostanzialmente non in forza della procura rilasciata nel 2003, ma in forza di una nuova procura, rilasciata nel 2008 da (OMISSIS) s.p.a. (nuova denominazione assunta da (OMISSIS)) in suo favore.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione e’ stato notificato in data posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili gli interventi.

Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite sostenute dalla controricorrente (OMISSIS) s.p.a., che liquida in complessivi Euro 10.200,00, oltre 200,00 per esborsi, contributo spese straordinarie ed accessori.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale

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