Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30388. Ai fini dell’accertamento della responsabilità del conducente che, in un cortile privato, investa una bambina su di un triciclo

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Dopo avere illustrato, allora, sulla base degli argomenti altamente illogici – id est non realmente comprensibili – appena evidenziati che la bambina sarebbe stata “occultata dalla presenza sulla sinistra della Fiat Punto” per il (OMISSIS) (motivazione, pagina 15), la corte territoriale incorre in un’ulteriore illogicita’ che non e’ compatibile con il minimum costituzionale. Infatti afferma che ” (OMISSIS) non era tenuto a sapere” che i condomini usavano l’area anche come cortile per il gioco dei bambini “dal momento che l’incidente si e’ verificato nel mese di marzo del 2004 e solo nel febbraio di quell’anno era entrato in possesso delle chiavi consegnategli dall’inquilino” (motivazione, pagina 15).
Questo argomento e’ appunto incomprensibile sotto il profilo logico: in primis, non si comprende perche’ una cosa tutt’altro che secondaria, quale l’utilizzazione del cortile anche per il gioco dei bambini, a distanza di un mese il (OMISSIS) non dovesse esser venuto a saperla; in secondo luogo, la corte osserva che in febbraio il (OMISSIS) aveva ricevuto le chiavi dall’inquilino, il che, seguendo una normale logica, dovrebbe indurre a ritenere che il (OMISSIS) aveva ricevuto le chiavi dal suo conduttore, e quindi era proprietario dell’immobile (d’altronde, gli attuali ricorrenti l’avevano qualificato condomino fin dalla citazione – v. motivazione della sentenza impugnata, pagina 4 – e non risulta che cio’ fosse stato contestato), di cui pertanto avrebbe dovuto conoscere le caratteristiche gia’ prima della ricezione delle chiavi dal inquilino.
Ma soprattutto, l’assoluta illogicita’ in cui e’ incorsa la corte territoriale emerge da un passo di poco successivo della sua motivazione (a pagina 16), secondo il quale “non ha rilevanza” quanto dichiarato dal (OMISSIS) ai carabinieri, e cioe’ che egli, dopo avere sentito “un leggero urto”, si fermava subito e chiedeva al padre della bambina poi deceduta: “se avevo per caso urtato il triciclo di qualche bambino”. Se il (OMISSIS), appena sentito un urto leggero, chiede immediatamente se aveva urtato una cosa che aveva a che fare con l’utilizzo del cortile quale area di gioco dei bambini, non si vede come cio’ non abbia rilevanza, se si segue un iter ovviamente logico. Infatti, questo elemento logicamente non poteva non valere nel senso di dimostrare che il (OMISSIS) ben sapeva, il giorno in cui avvenne il sinistro, che in quell’area giocavano bambini. e anche bambini cosi’ piccoli da utilizzare tricicli anziche’ biciclette; id est, sapeva che gli era prevedibile incontrarne.
E questo porta pure all’ulteriore illogicita’ incompatibile per l’elevato grado con una motivazione non apparente: la corte territoriale (motivazione, pagina 15) afferma che il (OMISSIS) “necessariamente teneva una velocita’ adeguata ai luoghi, dovendo inserirsi nello stretto passaggio lasciato dalla Fiat parcheggiata”. E’ assolutamente illogico, infatti, affermare che un conducente tiene una velocita’ adeguata ai luoghi perche’ i luoghi presentano difficolta’. Al contrario, il notorio (inevitabile premessa maggiore, qui, di un corretto sillogismo) insegna che un’alta percentuale dei sinistri deriva proprio dalla inadeguatezza della velocita’ con cui si e’ condotto il veicolo in luoghi intrinsecamente “difficili” o comunque meritevoli di una particolare attenzione.
La corte territoriale, oltre a quelli esaminati – e come si e’ visto tutti inidonei a intessere una motivazione non apparente sotto il profilo della logica -, non ha sorretto la sua decisione sulla base di altri effettivi sostegni (il riferimento alla perizia penale si limita a condividere con essa la provenienza dalla sinistra della bimba senza peraltro apportare elementi specifici; singolarmente peraltro, si nota meramente per inciso, come rilevano i ricorrenti non vi e’ alcuna menzione nel rapporto dei carabinieri). Si deve pertanto concludere – assorbito ogni ulteriore profilo racchiuso nei tre motivi in esame – che la motivazione non ha raggiunto un livello di logica strutturale – id est, comprensibilita’ effettiva – compatibile con l’articolo 111 Cost., comma 6, cosi’ come interpretato dal giudice nomofilattico.
Il ricorso quindi deve essere accolto nei limiti appena illustrati, conseguendone cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale e solidale condanna – per il comune interesse processuale – di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. a rifondere a controparte le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia e condanna solidalmente (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. a rifondere a controparte le spese processuali del presente grado, liquidate in un totale di Euro 10.200, inclusi Euro 200 per esborsi, oltre ai 15% di spese generali nonche’ IVA e CPA come per legge.

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